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Sentenza

Sentenza del 10/12/2018 n. 464 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

ICI - Impianto fotovoltaico - Capannone - Tetto - Funzione copertura -Assente - Imposizione - Indebita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva attribuito in surroga una rendita catastale, ai fini ICI, a un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un capannone. L'impianto era di tipo bullonato e non svolgeva funzione di copertura, circostanza non contestata. La stima era stata effettuata senza un sopralluogo diretto sul tetto e facendo riferimento esclusivo alla potenza dell'impianto. La società contestava sia l'insufficienza dell'accertamento sia l'applicabilità della disciplina più favorevole introdotta dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto insufficiente la determinazione della rendita basata soltanto sulla potenza dell'impianto, precisando che l'Ufficio avrebbe dovuto verificare le caratteristiche concrete del manufatto mediante accesso diretto o, almeno, attraverso una completa analisi documentale. Inoltre, ha applicato la disciplina sopravvenuta più favorevole al contribuente, secondo cui gli impianti fotovoltaici che non svolgono funzione di copertura non sono autonomamente assoggettabili a imposizione catastale. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articolo 1, comma 21, legge n. 208/2015

    Norma più favorevole applicabile agli accertamenti formati dopo la sua entrata in vigore

    La disposizione esclude l'autonoma attribuzione di rendita catastale agli impianti fotovoltaici che non abbiano funzione di copertura dell'edificio. La norma può essere applicata anche a impianti realizzati anteriormente, se l'accertamento dell'Ufficio è stato effettuato quando la disciplina era già vigente.

  • Disciplina catastale e ICI sugli impianti fotovoltaici

    La rilevanza catastale dell'impianto non può essere determinata esclusivamente sulla base della potenza nominale. Occorre valutare le caratteristiche concrete del manufatto, inclusa la sua funzione di copertura, mediante sopralluogo o adeguata documentazione tecnica.

Massime di principio

  • Un impianto fotovoltaico installato sul tetto non è automaticamente soggetto ad autonoma rendita catastale: è decisivo verificare se svolga effettivamente una funzione di copertura dell'edificio.
  • L'amministrazione deve provare le caratteristiche materiali e funzionali dell'impianto; la sola potenza nominale non costituisce un parametro sufficiente per attribuire la rendita.
  • Il sopralluogo può essere effettuato anche mediante una documentata analisi tecnica e progettuale, ma non può ridursi alla semplice presa d'atto dell'esistenza dell'impianto o all'esame della sola potenza.
  • Le norme sopravvenute più favorevoli al contribuente devono essere applicate agli accertamenti effettuati dopo la loro entrata in vigore, anche se l'impianto è stato realizzato in precedenza.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare che i pannelli sono semplicemente installati sul tetto, che non sostituiscono la copertura e che l'impianto è separabile o privo di autonoma rilevanza catastale.

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