Sentenza del 10/12/2018 n. 46 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
IRPEF- Collaborazione Volontaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa collaborazione volontaria è stata ritenuta non ammissibile quando la relativa richiesta è stata presentata dopo che il contribuente aveva avuto formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo riferita all'ambito oggettivo della procedura. La conoscenza preventiva dell'accertamento costituisce quindi una causa ostativa, anche se l'attività non si è ancora conclusa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o l'inammissibilità della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), sostenendo che la richiesta potesse essere accolta. La questione riguardava il momento in cui il contribuente aveva avuto formale conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento amministrativo relativa agli stessi obblighi dichiarativi e all'ambito oggettivo interessato dalla procedura.
Norme richiamate
Disciplina della collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.
La procedura è preclusa se, prima della presentazione della domanda, il contribuente ha ricevuto una comunicazione formale relativa all'avvio di un'attività di controllo o accertamento riguardante le medesime violazioni, attività, annualità o elementi patrimoniali oggetto della regolarizzazione.
Massime di principio
- La voluntary disclosure è uno strumento spontaneo e non può essere utilizzato dopo che il contribuente ha avuto formale notizia di un controllo amministrativo pertinente.
- La causa ostativa opera quando vi è coincidenza, anche sostanziale, tra l'oggetto dell'accertamento conosciuto dal contribuente e l'ambito della richiesta di collaborazione volontaria.
- Non è necessario che l'accertamento sia già concluso: è sufficiente l'inizio di un'attività amministrativa formalmente conosciuta dall'interessato.
- Per valutare l'ammissibilità occorre verificare con precisione la data della richiesta, la data della formale conoscenza del controllo e l'effettiva sovrapposizione tra l'attività accertativa e i dati o rapporti da regolarizzare.
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