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Sentenza

Sentenza del 10/12/2018 n. 343 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

I.C.I. - Avviso di accertamento - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contenzioso ha confermato la debenza dell'IMU introdotta dal 2012 e ha escluso il riferimento alle annualità ICI per il calcolo considerato. È stata ritenuta corretta l'applicazione della continuazione alle violazioni IMU relative agli anni 2012-2016, assumendo come violazione più grave quella del 2014 e applicando su di essa l'aumento minimo della metà. L'accertamento e la sanzione complessiva sono quindi risultati sostanzialmente confermati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la debenza dell'imposta immobiliare e la corretta determinazione delle sanzioni per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 sulla continuazione, considerando le violazioni riferite agli anni IMU dal 2012 al 2016. Le annualità soggette a ICI non sono state incluse nel calcolo della continuazione ai fini dell'imposta dovuta. Sull'importo della violazione più grave, riferita al 2014, è stato applicato l'aumento della metà.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    La norma è stata interpretata nel senso di consentire l'applicazione della continuazione quando più violazioni della stessa indole sono commesse in periodi d'imposta diversi. La sanzione viene determinata assumendo la violazione più grave e applicando l'aumento previsto, nella misura minima della metà nel caso esaminato.

  • IMU

    L'IMU è stata considerata applicabile alle annualità dal 2012 al 2016, mentre le annualità precedenti soggette a ICI non sono state considerate nel calcolo della continuazione relativo alla controversia.

Massime di principio

  • Quando violazioni tributarie della stessa indole si ripetono in più periodi d'imposta, può essere applicato l'istituto della continuazione, con una sanzione unica calcolata sulla violazione più grave e aumentata secondo legge.
  • Nel valutare la continuazione occorre distinguere i diversi tributi e regimi impositivi: annualità soggette a ICI e annualità soggette a IMU non devono essere automaticamente trattate come un unico blocco.
  • L'individuazione della violazione più grave costituisce il punto di partenza per il calcolo della sanzione complessiva; nel caso esaminato è stata individuata nell'annualità 2014.
  • L'applicazione della continuazione non elimina l'imposta dovuta: incide principalmente sulla modalità di determinazione delle sanzioni.
  • La decisione conferma che, in presenza di violazioni reiterate e omogenee, l'amministrazione o il giudice devono verificare sia la continuità delle condotte sia la compatibilità tra le annualità e il tributo concretamente applicato.

Testo integrale

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