Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36336/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente riproduttivo di una censura già esaminata e adeguatamente respinta dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, in sostanza, la mancata riqualificazione del fatto di cessione reiterata illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione rileva che la censura era già stata proposta e confutata in appello: il giudice di merito aveva valorizzato cumulativamente il dato ponderale complessivo dello stupefacente, la pluralità degli acquirenti, la varietà delle sostanze e il numero delle cessioni, ritenendo che l'imputato si fosse approvvigionato di una quantità notevole di droga per soddisfare numerose richieste e che, quindi, la condotta non fosse occasionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie lieve in materia di stupefacenti non è riconoscibile quando, in base a una valutazione complessiva, la condotta presenti pluralità di cessioni, pluralità di acquirenti, varietà delle sostanze e disponibilità di quantitativi non esigui, tali da escludere l'occasionalità.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici del fatto, non potendo prevalere il solo dato ponderale se altri elementi depongono per una attività di spaccio non occasionale.
  • La reiterazione delle cessioni, la pluralità degli acquirenti e la varietà delle sostanze cedute sono indici incompatibili con l'occasionalità della condotta e possono legittimare l'esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre una censura già specificamente disattesa dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.