Sentenza del 16/06/2023 n. 390 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Contributo Unificato Tributario - Nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze e/o annualità il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna di esse - Sussiste L'art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002 dispone che il valore della lite è determinato in base a ciascun atto impugnato anche in appello. In via interpretativa tale concetto è stato esplicitato con la Direttiva n 2/2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze ed è stato chiarito come, in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Società ha chiesto il rimborso di un'integrazione del Contributo Unificato Tributario versata a seguito di richiesta di regolarizzazione. Il contenzioso nasce da un ricorso in riassunzione RGA 384/2019 concernente il silenzio-rifiuto su 22 istanze di rimborso relative a dividendi (distinte per soggetti e annualità) e un provvedimento di diniego. L'Ufficio aveva richiesto l'integrazione del CUT calcolandolo per ciascuno degli atti impugnati (22 istanze+diniego espresso) ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis DPR 115/2002 e relative direttive, mentre la Società sosteneva che in realtà l'oggetto del giudizio fosse unico (o al più due atti) e contestava la legittimità costituzionale dell'art.14 c.3-bis per violazione dell'art.3 Cost., chiedendo il rimborso della somma versata a titolo di integrazione.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art.14, comma 3-bis del DPR 115/2002 e le interpretazioni ministeriali (Direttiva n.2/2012), disponendo che, nei ricorsi cumulativi, il valore della lite e quindi il CUT devono essere determinati con riferimento a ciascun atto impugnato e non sulla somma dei valori. La Corte ha ritenuto che le 22 istanze fossero atti distinti (per soggetti e annualità), suscettibili di decisioni autonome, e ha ritenuto non rilevante la censura costituzionale sollevata dalla ricorrente, richiamando l'orientamento consolidato di merito e di legittimità e le pronunce sulla non ammissibilità delle questioni analoghe. Ha respinto la richiesta di rimborso e ha condannato la ricorrente alle spese, quantificate in euro 500,00 oltre oneri accessori ove dovuti.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis del DPR 115/2002
Il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello; applicazione per i ricorsi cumulativi con calcolo del CUT riferito ai singoli atti e non alla somma dei valori
Direttiva n.2/2012 del Dipartimento delle Finanze
Chiarisce che, in caso di unico ricorso avverso più atti, il calcolo del contributo unificato si effettua con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma dei valori
Circolare 9/E/2012 Agenzia delle Entrate
Richiama il criterio di determinazione della lite sul singolo rapporto tributario nel calcolo del CUT per domanda di rimborso
Ordinanze n. 16283 e 16284/2021 della Corte di Cassazione
Confermano l'orientamento secondo cui nei ricorsi cumulativi il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato
Sentenza Corte Costituzionale n. 78/2016
Ha già esaminato questioni analoghe sulla legittimità costituzionale dell'art.14 c.3-bis e ha dichiarato inammissibili alcune questioni, contribuendo alla consolidazione dell'orientamento di legittimità
Causa C-61/14 Corte di Giustizia UE
La giurisprudenza europea ha osservato che, nei ricorsi cumulativi, possono essere dovuti distinti contributi qualora il cumulo comporti un ampliamento considerevole della controversia; la decisione è richiamata dalle parti nella controversia per sostenere la diversa interpretazione
Massime di principio
- Nei ricorsi cumulativi che impugnano più atti distinti (es. istanze presentate per soggetti o annualità diversi) il contributo unificato tributario va calcolato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato e non sulla somma dei valori.
- Se gli atti impugnati sono effettivamente distinti e suscettibili di decisioni autonome (diversi soggetti, annualità o rapporti tributari), l'Amministrazione può legittimamente richiedere integrazioni del CUT per ciascuno di essi.
- La contestazione di legittimità costituzionale dell'art.14 c.3-bis per presunta disparità di trattamento rispetto ad altri riti è, nella giurisprudenza consolidata, difficilmente accolta: le questioni analoghe sono state spesso dichiarate inammissibili o non risolte favorevolmente al ricorrente.
- Per sostenere che l'oggetto del giudizio sia unico (e quindi che debba valere un unico CUT) è necessario dimostrare in modo chiaro che le richieste impugnate sono giuridicamente e fattualmente unitarie e che non sussistono atti distinti; in assenza di tale prova, l'interpretazione dell'Amministrazione e dei giudici che richiedono CUT separati è prevalente.
- Il pagamento dell'integrazione per evitare misure coattive non impedisce la successiva azione di rimborso, ma il contribuente corre il rischio che la richiesta venga respinta se la giurisprudenza applicabile riconduce il caso al criterio del CUT per ciascun atto.
- In caso di dubbi sulla qualificazione degli atti impugnati (unitari vs. plurimi) conviene proporre argomentazioni processuali precise e documentate nel primo grado di giudizio e valutare, se sussistono presupposti solidi, la rimessione alla Corte Costituzionale solo quando la questione sia rilevante e manifestamente fondata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 giu 2023Sentenza del 16/06/2023 n. 3818 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 15 giu 2023Sentenza del 15/06/2023 n. 440 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 15 giu 2023Sentenza del 15/06/2023 n. 17088 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 giu 2023Sentenza del 15/06/2023 n. 17098 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 giu 2023Sentenza del 15/06/2023 n. 17168 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 giu 2023Sentenza del 15/06/2023 n. 17173 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →