Sentenza del 16/06/2023 n. 3818 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Massima 13/2023 Intimazione di pagamento - Impugnabilità per vizi propri - Impugnazione dell'atto sottostante divenuto definitivo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. XXX per complessivi ?. 41.569,76, relativa a due cartelle per ?. 407,18 e ?. 60,48 e ad un avviso di accertamento n. TE3MXXX per ?. 41.102,10. Il ricorrente denunciava: nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici (disconoscimento della firma sulla relata), violazione dell'art. 6 L. 212/2000 (diritti di difesa), carenza di motivazione dell'ingiunzione, violazione art. 7 comma 2 L. 212/2000 (mancata indicazione dell'autorità competente e dei tributi e dei calcoli di interesse/aggio), decadenza del potere accertativo/impositivo e mancata sottoscrizione dell'intimazione. In primo grado la CTP aveva annullato le cartelle e l'intimazione per mancata prova della notifica delle cartelle; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che l'unico atto prodromico rilevante era l'avviso di accertamento, regolarmente notificato il 02/05/2013 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicché le censure sull'avviso dovevano essere proposte in quel momento.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento e ha applicato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, se fa seguito ad un atto impositivo già notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, non costituisce nuovo atto impositivo e può essere sindacata solo per vizi propri; le eccezioni relative all'atto impositivo dovevano essere sollevate con l'impugnazione dell'avviso/ della cartella originaria, a meno che il contribuente non fosse venuto a conoscenza della pretesa solo con la notifica dell'intimazione. La querela di falso proposta dal ricorrente non è stata efficacemente provata né idonea a sospendere il giudizio. Esito: accoglimento dell'appello e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado (?. 1.500,00 per il primo grado e ?. 2.000,00 per il secondo oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 19
L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ammessa per vizi riferibili all'atto impositivo sottostante solo se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto impositivo per la prima volta con la notifica dell'intimazione; se l'atto impositivo è già stato notificato e non impugnato (divenuto definitivo), l'intimazione è sindacabile solo per vizi propri.
DPR 29 settembre 1973, n. 600 art. 43, comma 1
Richiamato per attestare la regolarità temporale della notifica dell'avviso di accertamento (l'atto prodromico è stato notificato nei termini previsti).
L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 6 (Statuto del contribuente)
Norma relativa ai diritti di difesa del contribuente; il ricorrente deduceva violazione, ma tali censure dovevano essere esercitate con l'impugnazione dell'atto impositivo originario se già notificato.
L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 7, comma 2
Richiesta dal ricorrente per l'obbligo di indicazione dell'autorità giudizionale competente e di dettagli sui tributi e calcoli; la Corte ha ritenuto che tali vizi attinenti all'atto impositivo vadano sollevati con l'impugnazione dell'atto originario.
Cass. civ. n. 23046/2016
Principio secondo cui l'intimazione di pagamento seguita ad atto impositivo divenuto definitivo non è un nuovo atto impositivo; questioni relative all'atto impositivo non possono essere fatte valere con l'impugnazione dell'intimazione, salvo che la cartella non sia stata notificata e il contribuente abbia appreso la pretesa solo con l'intimazione.
Cass. Ordinanza n. 24620/2020
Solleva l'obbligo per il giudice tributario di verificare la pertinenza e la rilevanza della querela di falso presentata e la possibilità di non sospendere il giudizio se la querela non è rilevante ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 3891/2020
La querela di falso è inammissibile se proposta solo per neutralizzare il risultato della verificazione o dell'estinzione per inattività; è ammessa se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento.
Cass. civ. n. 3241/2020
Conferma che il giudice tributario non è obbligato a sospendere il processo in presenza di querela di falso, se la stessa non risulta pertinente e rilevante per la decisione.
Cass. Ordinanza n. 23172/2021
Conferma l'orientamento che il ricorso avverso l'intimazione può essere fondato solo su vizi propri dell'intimazione quando l'atto impositivo è divenuto definitivo.
Ordinanza della sottosezione tributaria Cass. n. 3005/2020
Richiama il principio applicabile in materia di sindacabilità degli atti successivi rispetto all'atto impositivo divenuto definitivo.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo (avviso di accertamento/cartella) è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini, è divenuto definitivo: l'intimazione di pagamento successiva non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri.
- Le censure relative a motivazione dell'avviso/ cartella, all'omessa indicazione dei tributi o ai calcoli di interesse/aggio devono essere sollevate con l'impugnazione dell'atto impositivo originario; non sono ammissibili in via subordinata con l'impugnazione dell'intimazione, salvo che il contribuente abbia appreso la pretesa solo con l'intimazione.
- La querela di falso non sospende automaticamente il giudizio tributario: il giudice verifica pertinenza e rilevanza della querela; se la querela è finalizzata solo a neutralizzare l'autenticità già verificata o è priva di prova comparativa, può essere considerata inammissibile o irrilevante.
- Onere probatorio: l'Amministrazione deve provare la regolare notifica degli atti; se prova la notifica dell'atto prodromico, il contribuente deve dimostrare la rilevanza e la pertinenza di eventuali eccezioni nuove sollevate successivamente.
- In presenza di dubbio sulla notifica dell'atto prodromico, il contribuente può impugnare congiuntamente l'intimazione e l'atto impositivo solo se dimostra di non essere venuto a conoscenza della pretesa prima dell'intimazione.
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