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Sentenza

Sentenza del 15/06/2023 n. 440 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processi in grado di appello instaurati a decorrere dal 01/07/2019 - appello presentato in forma cartacea - inammissibilita'

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Appello proposto in forma cartacea e notificato/depositato fuori dalle modalità telematiche obbligatorie previste dall'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992 (obbligo di PEC per le notificazioni e di S.I.Gi.T. per i depositi), per processi in grado di appello instaurati dal 01/07/2019; eccezione secondaria dell'Agenzia su difetto di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. 546/1992; appello incidentale dell'Agenzia proposto tardivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello principale di P S per violazione dell'obbligo di deposito e notificazione telematica (art. 16-bis, comma 3). Per tale motivo l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato ritenuto inefficace e, inoltre, tardivo rispetto ai termini per proporre appello incidentale (richiamo agli artt. 327 c.p.c. e 334 c.p.c.). Le spese sono compensate. In pratica: ricorso di primo grado confermato per effetto dell'inammissibilità dell'appello, senza pronuncia sul merito delle pretese di rimborso.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 3, D.lgs. 546/1992

    le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni della normativa secondaria di attuazione; in casi eccezionali il Presidente puo' autorizzare il deposito con modalita' diverse (non la notificazione)

    La Corte interpreta la norma come prescrizione perentoria e condizione di esistenza della notificazione e del deposito: la mancata osservanza comporta l'inammissibilita' dell'atto processuale (non mero vizio di forma).

  • art. 9, D.M. 23.10.2013, n. 163

    il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la P.E.C.; il deposito presso la segreteria avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

    Norma di attuazione che individua gli strumenti telematici obbligatori (PEC per le notifiche, SIGiT per i depositi). Contribuisce a configurare le modalita' telematiche come requisito essenziale.

  • art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119 (convertito), comma 5

    ha reso obbligatorie le modalita' telematiche per i processi tributari a decorrere dal 1° luglio 2019

    Ha introdotto l'obbligatorieta' dell'art. 16-bis per i processi in appello instaurati dal 01/07/2019, escludendo la facolta' cartacea per tali giudizi.

  • art. 53, D.lgs. 546/1992

    richiesta di specifici motivi di impugnazione per l'appello

    Richiama l'obbligo di indicare motivi specifici nell'atto di impugnazione; la Corte ha rilevato che l'Agenzia aveva eccepito la possibile mancanza di motivi specifici ma ha deciso l'inammissibilita' sull'aspetto telematico senza entrare nel merito di questa ulteriore eccezione.

  • art. 334 c.p.c. e art. 327 c.p.c. (richiamati)

    regole sui termini per la proposizione dell'appello incidentale e relative decadenze

    L'appello incidentale dell'Agenzia e' stato ritenuto tardivo: proposto oltre il termine previsto per proporre l'appello incidentale rispetto alla sentenza di primo grado, e quindi inefficace.

  • art. 83, d.l. 17.3.2020, n. 18 (e successive proroghe)

    sospensione dei termini processuali per l'emergenza pandemica

    La Corte ha preso atto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID e ha ritenuto che, nonostante cio', i termini utili per gli atti incidentali fossero comunque superati nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per gli appelli instaurati dal 01/07/2019 il deposito e la notificazione devono avvenire esclusivamente con modalita' telematiche (PEC per le notifiche, SIGiT per i depositi): la mancata osservanza e' causa di inammissibilita' dell'appello, non semplicemente un vizio formale.
  • L'obbligo telematico e' una condizione di esistenza dell'atto processuale; salvo l'eccezionale autorizzazione presidenziale (che riguarda solo il deposito, non la notificazione), non esistono rimedi che sanino un deposito/notifica cartaceo tardivo o non telematico.
  • Prima di depositare o notificare un appello verificare sempre: a) la competenza temporale della norma (data di instaurazione del grado), b) l'effettivo caricamento e ricevuta del SIGiT per il deposito e la ricevuta PEC per la notificazione, c) l'eventuale bisogno di autorizzazione presidenziale nei casi eccezionali.
  • Se l'appello principale e' dichiarato inammissibile per difetti formali telematici, eventuali appelli incidentali proposti successivamente potrebbero risultare inefficaci o tardivi; occorre quindi coordinare termini e modalita' procedurali tra atti principali e incidentali.
  • La mancanza di una sanzione espressa nella norma non esclude la sanzione implicita di inammissibilita': il sistema processuale puo' desumere la conseguenza quando la norma indica modalita' perentorie e la forma e' essenziale per l'esistenza dell'atto.
  • Prassi operativa consigliata: dotarsi di procedure interne per il Processo Tributario Telematico, formazione degli incaricati, conservazione delle ricevute telematiche e richiesta preventiva di autorizzazione presidenziale se si ritiene sussistere una causa di impossibilita' tecnica o eccezionale.

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