Cassazione Penale, Ordinanza n. 16301/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio nei suoi confronti. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità della decisione per omesso rinvio dell'udienza al fine di concedere un termine a difesa, sostenendo che la nomina del difensore era intervenuta solo pochi giorni prima, mentre non aveva saputo con quali modalità si sarebbe svolta l'udienza, non aveva potuto individuare un sostituto e aveva appreso tardivamente della nomina. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la condotta non fosse di significativa offensività. Con il terzo motivo ha infine censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che vi fossero elementi favorevoli meritevoli di valorizzazione. La fattispecie concreta riguarda un'evasione, poiché il ricorrente, autorizzato a presenziare a un'udienza, è stato poi rintracciato a distanza dall'abitazione, in zona incompatibile con l'obbligo di rientro, oltre due ore dopo la fine dell'udienza e in compagnia di un soggetto già noto alle forze di polizia per motivi giudiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul rinvio per termine a difesa, osservando che la richiesta era intempestiva e che l'art. 108 c.p.p. tutela una difesa effettiva ma non attribuisce un automatico diritto al rinvio in ogni caso di nomina tardiva del difensore, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con la ragionevole durata del processo. Ha considerato infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la Corte di appello aveva già escluso correttamente l'art. 131-bis c.p. in ragione della non lieve offensività della condotta evasiva. Ha ritenuto infine inammissibile anche la censura sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva escluso la presenza di elementi positivi da valorizzare e il ricorrente non ne aveva allegati efficacemente di nuovi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva
Il termine a difesa serve a garantire l'effettività della difesa, ma non comporta un automatismo nel rinvio dell'udienza quando la nomina del difensore sia tardiva; occorre bilanciare tale esigenza con la ragionevole durata del processo.
mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa
La causa di particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenta un'offensività non di scarsa rilevanza, come nel caso di evasione con rintraccio dell'imputato lontano dall'abitazione e in circostanze incompatibili con l'obbligo di rientro.
La decisione presuppone la contestazione del reato di evasione e valuta la concreta offensività della condotta ai fini della particolare tenuità del fatto.
circostanze attenuanti generiche
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito escluda elementi positivi da valorizzare e il ricorrente non indichi specifici fattori favorevoli idonei a ribaltare tale valutazione.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio dell'udienza per consentire al nuovo difensore di preparare la difesa non è automaticamente fondata sulla sola nomina tardiva: il termine a difesa tutela l'effettività della difesa, ma la sua applicazione va valutata in concreto e bilanciata con la ragionevole durata del processo.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che, per modalità e contesto, esprimano un'offensività non lieve; nel reato di evasione, rilevano il luogo del rintraccio, la distanza dall'obbligo di rientro e le circostanze complessive dell'allontanamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica elementi specifici e decisivi trascurati dal giudice di merito; in assenza di tali elementi, la motivazione che neghi l'esistenza di fattori positivi è sufficiente.
- Quando i motivi di ricorso riproducono censure già esaminate e logicamente confutate dal giudice di merito, la Corte di cassazione può ritenerli inammissibili per mancanza di reale specificità o per manifesta infondatezza.
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