Sentenza del 08/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Il parcheggio pubblico, di proprietà di un privato, è classato nella categoria catastale D.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava gli avvisi di accertamento con cui i parcheggi erano stati classificati nella categoria catastale D/8, anziché nella categoria E/3 proposta con la denuncia DOCFA. Sosteneva che la realizzazione tramite convenzione con il Comune di Torino, la destinazione al servizio pubblico, la vigilanza comunale e i vincoli sulle tariffe imponessero il classamento in categoria E, collegato a immobili con connotazioni pubblicistiche e normalmente esclusi dall'IMU. L'Amministrazione sosteneva invece che il classamento dovesse dipendere dalle caratteristiche oggettive, costruttive e funzionali dell'immobile, non dalla proprietà pubblica o privata, dalla concessione o dalla rilevanza pubblica dell'attività.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riunito i procedimenti e ha respinto gli appelli, confermando le sentenze di primo grado che avevano rigettato i ricorsi. Ha ritenuto insufficienti, per l'inserimento in categoria E, sia la proprietà privata o pubblica sia la destinazione a uso pubblico o di pubblica utilità. I parcheggi, essendo analoghi alle autorimesse private e idonei a produrre reddito mediante il pagamento di un corrispettivo, non presentavano la marcata caratterizzazione tipologica, funzionale, costruttiva e dimensionale richiesta per il gruppo E. Il classamento in D/8 è stato quindi confermato e la società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per le spese del grado.
Norme richiamate
La ricorrente la invocava per sostenere la rilevanza pubblicistica delle attività di realizzazione e gestione dei parcheggi, ma il giudice ha escluso che tale rilevanza determini automaticamente il classamento in categoria E.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
Richiamato dalla ricorrente per valorizzare la funzione pubblica delle aree destinate a parcheggio; anche tale funzione, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a prevalere sulle caratteristiche oggettive e reddituali dell'immobile.
D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40
Non possono essere classificati nel gruppo E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale o industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Gli immobili del gruppo E non possono comprendere unità dotate di autonoma funzionalità e capacità reddituale quando siano destinate ad attività commerciali, industriali o ad altri usi incompatibili con tale gruppo.
Circolare dell'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 maggio 2006, punto 3.1.2
La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipologica - funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e produzione industriale.
Il gruppo E ha natura eccezionale e richiede caratteristiche tipologiche e funzionali particolarmente marcate, incompatibili con una normale attività commerciale o produttiva.
Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 23608/2008
Le categorie del gruppo E devono essere applicate secondo un criterio analitico e casistico; la rilevanza pubblica dell'immobile non consente di estendere automaticamente il classamento in categoria E.
Massime di principio
- Per classificare un immobile nel gruppo catastale E non è sufficiente dimostrare che sia di proprietà pubblica, destinato al pubblico o realizzato nell'ambito di una concessione amministrativa.
- La destinazione a parcheggio pubblico non comporta automaticamente la categoria E/3: occorre verificare le caratteristiche concrete dell'immobile e la sua assimilabilità alle fattispecie tipiche del gruppo E.
- La capacità dell'immobile di produrre reddito, ad esempio tramite il pagamento di tariffe per l'accesso o l'uso, costituisce un elemento contrario al classamento nel gruppo E quando l'immobile dispone di autonomia funzionale e reddituale.
- Un parcheggio pubblico gestito secondo tariffe o modalità commerciali può essere classificato in categoria D/8 se, per struttura e funzione, è assimilabile a un'autorimessa o a un parcheggio privato.
- La presenza di vincoli pubblicistici, controlli comunali o finalità di interesse generale può incidere sulla gestione dell'attività, ma non sostituisce l'analisi catastale delle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare.
- Il classamento deve essere valutato caso per caso, sulla base della tipologia edilizia, della funzione concreta, dell'autonomia funzionale e reddituale e della compatibilità con le categorie catastali speciali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →