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Sentenza

Sentenza del 08/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Il parcheggio pubblico, di proprietà di un privato, è classato nella categoria catastale D.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava gli avvisi di accertamento con cui i parcheggi erano stati classificati nella categoria catastale D/8, anziché nella categoria E/3 proposta con la denuncia DOCFA. Sosteneva che la realizzazione tramite convenzione con il Comune di Torino, la destinazione al servizio pubblico, la vigilanza comunale e i vincoli sulle tariffe imponessero il classamento in categoria E, collegato a immobili con connotazioni pubblicistiche e normalmente esclusi dall'IMU. L'Amministrazione sosteneva invece che il classamento dovesse dipendere dalle caratteristiche oggettive, costruttive e funzionali dell'immobile, non dalla proprietà pubblica o privata, dalla concessione o dalla rilevanza pubblica dell'attività.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha riunito i procedimenti e ha respinto gli appelli, confermando le sentenze di primo grado che avevano rigettato i ricorsi. Ha ritenuto insufficienti, per l'inserimento in categoria E, sia la proprietà privata o pubblica sia la destinazione a uso pubblico o di pubblica utilità. I parcheggi, essendo analoghi alle autorimesse private e idonei a produrre reddito mediante il pagamento di un corrispettivo, non presentavano la marcata caratterizzazione tipologica, funzionale, costruttiva e dimensionale richiesta per il gruppo E. Il classamento in D/8 è stato quindi confermato e la società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per le spese del grado.

Norme richiamate

  • Legge n. 122/1989

    La ricorrente la invocava per sostenere la rilevanza pubblicistica delle attività di realizzazione e gestione dei parcheggi, ma il giudice ha escluso che tale rilevanza determini automaticamente il classamento in categoria E.

  • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato dalla ricorrente per valorizzare la funzione pubblica delle aree destinate a parcheggio; anche tale funzione, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a prevalere sulle caratteristiche oggettive e reddituali dell'immobile.

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40

    Non possono essere classificati nel gruppo E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale o industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    Gli immobili del gruppo E non possono comprendere unità dotate di autonoma funzionalità e capacità reddituale quando siano destinate ad attività commerciali, industriali o ad altri usi incompatibili con tale gruppo.

  • Circolare dell'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 maggio 2006, punto 3.1.2

    La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipologica - funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e produzione industriale.

    Il gruppo E ha natura eccezionale e richiede caratteristiche tipologiche e funzionali particolarmente marcate, incompatibili con una normale attività commerciale o produttiva.

  • Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 23608/2008

    Le categorie del gruppo E devono essere applicate secondo un criterio analitico e casistico; la rilevanza pubblica dell'immobile non consente di estendere automaticamente il classamento in categoria E.

Massime di principio

  • Per classificare un immobile nel gruppo catastale E non è sufficiente dimostrare che sia di proprietà pubblica, destinato al pubblico o realizzato nell'ambito di una concessione amministrativa.
  • La destinazione a parcheggio pubblico non comporta automaticamente la categoria E/3: occorre verificare le caratteristiche concrete dell'immobile e la sua assimilabilità alle fattispecie tipiche del gruppo E.
  • La capacità dell'immobile di produrre reddito, ad esempio tramite il pagamento di tariffe per l'accesso o l'uso, costituisce un elemento contrario al classamento nel gruppo E quando l'immobile dispone di autonomia funzionale e reddituale.
  • Un parcheggio pubblico gestito secondo tariffe o modalità commerciali può essere classificato in categoria D/8 se, per struttura e funzione, è assimilabile a un'autorimessa o a un parcheggio privato.
  • La presenza di vincoli pubblicistici, controlli comunali o finalità di interesse generale può incidere sulla gestione dell'attività, ma non sostituisce l'analisi catastale delle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare.
  • Il classamento deve essere valutato caso per caso, sulla base della tipologia edilizia, della funzione concreta, dell'autonomia funzionale e reddituale e della compatibilità con le categorie catastali speciali.

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