Cassazione Penale, Sentenza n. 16313/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione al delitto di intestazione fittizia, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203. Vottari era stato arrestato il 05/03/2013, poi sottoposto ad arresti domiciliari (29/10/2014), obbligo di dimora (28/04/2015) e rimesso in libertà il 19/01/2018 in seguito ad assoluzione in appello. Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza motivazionale in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e all'art. 24 Cost., lamentando che la Corte territoriale avrebbe basato la valutazione su elementi congetturali e su fatti (2009-2010) successivi alla presunta consumazione del reato nel 2007, non valutando correttamente i rapporti di parentela e utilizzando una scrittura privata emersa in dibattimento e non conosciuta al tempo del provvedimento cautelare. Il ricorrente sosteneva che i fatti erano insussistenti ab origine e che il Giudice della riparazione non dovrebbe ricostruire il dolo penale bensì limitarsi a constatare l'assenza di colpa grave.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ha autonoma e ampia valutazione degli elementi probatori per stabilire se la condotta dell'interessato abbia concorso a dare causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave. La Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la sussistenza di colpa grave: Vottari, pur formale amministratore della societa METROPOLIS 2007 s.r.l., risultava inserito nel contesto criminale riconducibile a Morabito Rocco e partecipava a condotte irregolari (pagamenti, attivazione utenze, documentazione rinvenuta nella casa di congiunti, conversazioni ambientali), elementi idonei a creare la falsa apparenza di responsabilità penale. Pertanto non è riconosciuta la riparazione e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione: il giudice valuta autonomamente se la detenzione sia stata causata anche dalla condotta dell'interessato con dolo o colpa grave; la valutazione è ex ante e non coincide con la verifica penale della responsabilità
Richiamato dal ricorrente come parametro di illegittimità e carenza motivazionale; dal testo emerge che la doglianza relativa a violazioni procedurali non ha prevalso sulla valutazione complessiva della colpa grave operata dal giudice della riparazione
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'esercizio della difesa non escluda l'esame degli elementi fattuali che possono dimostrare una condotta colposa del ricorrente tale da aver contribuito alla misura cautelare
legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7
Norma citata come aggravante collegata al reato di intestazione fittizia; nel procedimento era contestata l'aggravazione ma la questione non è stata decisiva ai fini della riparazione, che si concentra sulla colpa grave oggettiva dell'interessato
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, su base ex ante, se la condotta dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale e quindi ostacolare il diritto all'indennizzo, indipendentemente dall'esito dell'azione penale (assoluzione).
- La colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo è un concetto oggettivo: violazioni gravi di regole, negligenza macroscopica o condotte prevedibili che normalmente possono determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- La mera assoluzione in sede penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione; è necessario valutare se la condotta processuale o fattuale dell'interessato abbia avuto un effetto sinergico con l'errore giudiziario nell'ottenere la misura cautelare.
- Il giudice della riparazione può e deve esaminare tutto il materiale probatorio disponibile, anche quello emerso nel dibattimento, al fine di valutare ex ante se la condotta dell'interessato potesse giustificare l'apparenza di responsabilità.
- Fatti successivi alla presunta consumazione del reato restano rilevanti solo nella misura in cui, oggettivamente valutati, dimostrino la partecipazione o la condotta dell'interessato nel contesto che ha indotto l'autorità a disporre la misura cautelare; non è sufficiente invocare la distanza temporale senza valutare l'idoneità oggettiva dei comportamenti a creare una falsa apparenza.
- Per chi contesta una decisione di rigetto della riparazione è importante dimostrare non soltanto l'assenza di responsabilità penale, ma che la sua condotta non abbia concretamente e oggettivamente contribuito a far sorgere l'apparenza del reato valutata dalla autorità cautelare.
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