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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01403/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la sanzione economica consegue all'inammissibilità salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa impeditiva, evenienza esclusa nel caso concreto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, nel giudizio di appello, la difesa aveva censurato soltanto la qualificazione giuridica del fatto; con il ricorso per cassazione è stato invece introdotto un motivo nuovo concernente il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tale motivo non era stato devoluto in appello e, per questo, il ricorso è inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, in difetto dei presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca per la prima volta censure non devolute con l'atto di appello, quando il motivo sia nuovo rispetto al thema decidendum del grado precedente.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposti motivi del tutto nuovi rispetto a quelli dedotti in appello, se ciò comporta un ampliamento indebito del perimetro del sindacato della Corte.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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