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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23347/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

Una società aveva promosso querela di falso contro la sottoscrizione apposta in calce a una dichiarazione di debito del 14 luglio 2009, documento utilizzato dall'altra parte per ottenere un decreto ingiuntivo poi divenuto definitivo per mancata opposizione. Il tribunale aveva accolto la querela, accertando la falsità della firma. In appello, la società soccombente aveva chiesto il rigetto della domanda anche deducendo la presenza di una transazione successiva tra le parti, che a suo dire avrebbe reso improcedibile o inutile il giudizio di falso; la corte territoriale aveva però rigettato l'appello, ritenendo ammissibile la querela anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e irrilevante, in quel giudizio, la transazione. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 221 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo coprisse anche la scrittura privata sottostante, rendendo quindi inammissibile la querela di falso; il secondo denunciava violazione degli artt. 100, 326 e 395 c.p.c., contestando la sussistenza dell'interesse ad agire della parte che aveva proposto la querela, in quanto il documento era già stato utilizzato in un giudizio coperto da giudicato e i rimedi revocatori sarebbero stati ormai decaduti.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile. Il ricorrente aveva depositato copia analogica della sentenza impugnata e della relata di notificazione, ma senza la necessaria attestazione di conformità richiesta per la verifica della tempestività del ricorso. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e i principi sul deposito della prova della notifica della decisione impugnata nel processo civile telematico, la Corte ha ritenuto non soddisfatto l'onere documentale prescritto e ha dichiarato improcedibile il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la controparte intimata non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    Regola la querela di falso; il ricorrente invocava la sua violazione per sostenere l'inammissibilità della querela dopo il giudicato del decreto ingiuntivo, ma la Corte non ha deciso sul punto nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il ricorrente lo richiamava per affermare che il giudicato del decreto ingiuntivo coprisse anche la scrittura privata posta a base della pretesa creditoria.

  • art. 647 c.p.c.

    La definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione era il presupposto della tesi difensiva sulla preclusione alla querela di falso.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la sussistenza dell'interesse ad agire della querelante.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e alle preclusioni dei mezzi di impugnazione/revocazione.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la parte sarebbe decaduta dalla revocazione fondata sulla falsità della scrittura privata.

  • art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.

    La Corte lo applica per affermare l'onere di deposito della documentazione necessaria a verificare la tempestività del ricorso; la sua inosservanza comporta improcedibilità.

  • L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    Norme richiamate in tema di attestazione di conformità della copia analogica notificata a mezzo PEC.

  • d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2

    Richiamato per la disciplina della conformità della copia informatica/analogica all'originale notificato.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il regime del processo civile telematico in cassazione e per la prova della notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme tecniche sulla conformità delle copie nel deposito telematico.

  • art. 16-decies l. n. 221 del 2012

    Richiamato come base per l'attestazione di conformità delle copie dei documenti prodotti.

  • art. 16-undecies l. n. 221 del 2012

    Richiamato come base per l'attestazione di conformità richiesta ai fini della prova della notifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione della sentenza impugnata, necessaria per il controllo sulla tempestività del ricorso, deve essere depositata secondo le forme prescritte dal processo telematico; la mancanza dell'attestazione di conformità della copia analogica o dell'equivalente documentazione digitale integra improcedibilità del ricorso.
  • Quando la controparte rimane intimata, il ricorrente deve comunque curare il deposito della documentazione idonea a dimostrare la notificazione della decisione impugnata; l'onere non viene meno per il solo fatto che non vi sia costituzione avversaria.
  • La sanzione dell'improcedibilità presidia l'osservanza dell'onere documentale che consente alla Corte di verificare il passaggio in giudicato e la tempestività dell'impugnazione.
  • La Corte di cassazione può dichiarare l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dall'esame dei motivi di impugnazione quando difetti la prova ritualmente acquisita della notifica della sentenza impugnata.
  • Le questioni sull'ammissibilità della querela di falso dopo un decreto ingiuntivo definitivo e sull'interesse ad agire, pur prospettate dalle parti, restano assorbite se il ricorso è improcedibile per un vizio preliminare del deposito documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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