Cassazione Civile, Sentenza n. 23366/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consiglio notarile)
La controversia
Un notaio ha impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva confermato la sanzione disciplinare irrogata dalla COREDI: censura per non avere trasmesso al Consiglio notarile copia degli atti e degli estratti repertoriali relativi a un determinato periodo, e sanzione pecuniaria per aver svolto l'attività professionale durante l'emergenza Covid-19 mediante collegamento audiovisivo a distanza e con acquisizione delle firme tramite collaboratori. Con quattro motivi ha dedotto: 1) tardività della contestazione disciplinare per violazione degli artt. 153 e 160 l. notarile, assumendo che il termine per procedere fosse perentorio; 2) insussistenza dell'illecito per il mancato invio della documentazione, sostenendo che gli atti erano stati comunque depositati nel procedimento e che la condotta fosse episodica; 3) erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., perché le deposizioni testimoniali sarebbero state rettificate e comunque incerte; 4) violazione delle norme notarili e deontologiche, sostenendo che nel contesto emergenziale il ricorso a strumenti audiovisivi fosse giustificato dalla tutela della salute e non integrasse violazione disciplinare, anche per difetto di non occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha affermato che il termine per avviare l'azione disciplinare previsto dall'art. 153 l. notarile è ordinatorio e non perentorio, sicché il suo superamento non determina decadenza; il giudizio di congruità del tempo impiegato spetta al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto integrata la violazione disciplinare per il mancato invio al Consiglio notarile della documentazione richiesta, precisando che l'obbligo di collaborazione ha carattere generale e che la successiva produzione nel procedimento sanzionatorio non elimina il disvalore dell'omissione. Quanto alle prove, ha ritenuto corretta la valutazione complessiva del materiale istruttorio, fondata anche sulle ammissioni dell'incolpato, e ha escluso che fosse configurabile una violazione dell'art. 116 c.p.c. Infine, ha confermato che il notaio deve svolgere personalmente e in presenza le attività essenziali del ricevimento dell'atto, comprese le sottoscrizioni, e che l'emergenza sanitaria non autorizzava una deroga agli obblighi professionali mediante collegamento audiovisivo; il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 153 legge notarile
introduce un criterio elastico di tempestività; il suo mancato rispetto non comporta decadenza, ma va valutato in termini di congruità del tempo impiegato rispetto al caso concreto.
art. 160 legge notarile
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola rispetto alla natura ordinatoria del termine ex art. 153 l. notarile.
art. 147 legge notarile
l'illecito disciplinare può derivare sia dalla violazione dell'obbligo di collaborazione con il Consiglio notarile sia dallo svolgimento dell'attività in contrasto con il principio di personalità e presenza del ministero notarile.
art. 47 legge notarile
impone al notaio di svolgere personalmente e in presenza delle parti le attività essenziali del ricevimento dell'atto, incluse le sottoscrizioni.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice non abbia valutato la prova secondo il prudente apprezzamento o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione; non consente di censurare il merito della valutazione probatoria.
artt. 21 e 22 codice deontologico notarile
impongono l'obbligo di comunicare al Consiglio i dati e le informazioni richieste e di esibire o trasmettere la documentazione inerente all'attività professionale.
artt. 18 e 19 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
la comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici è consentita quando finalizzata allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali; non costituiscono ostacolo le generiche esigenze di riservatezza della clientela.
art. 32 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela della salute, ma ritenuto non idoneo a giustificare la deroga agli obblighi di presenza personale del notaio.
artt. 36, 37 e 42 codice deontologico notarile
confermano la connotazione personale della prestazione notarile e l'obbligo di svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, i comportamenti necessari all'indagine sulla volontà delle parti.
art. 142 legge notarile
richiamato dalla Corte come disposizione che, nel contesto emergenziale, non consente l'assenza del notaio dallo studio.
normativa emergenziale richiamata per escludere che l'epidemia avesse comportato una sospensione generalizzata dell'attività professionale notarile.
D.L. 8 marzo 2020 n. 11
richiamato quale parte della disciplina emergenziale, senza previsione di deroga agli obblighi notarili sostanziali.
D.P.C.M. 11 marzo 2020
ha raccomandato misure di sicurezza e il lavoro agile ove possibile, ma non ha introdotto deroghe ai doveri previsti dalla legge notarile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari notarili, la prescrizione che l'azione sia promossa "senza indugio" ha natura ordinatoria: il giudice deve verificare la congruità del tempo impiegato in rapporto alla complessità dell'istruttoria e al caso concreto, ma la violazione del termine non determina di per sé decadenza.
- Il momento rilevante per decorrenza del termine di avvio dell'azione disciplinare non coincide con la mera acquisizione materiale di un fatto, ma con il momento in cui l'autorità procedente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi necessari per accertare l'illecito e, se del caso, per individuarne il trattamento sanzionatorio.
- L'obbligo del notaio di collaborare con il Consiglio notarile nell'esercizio della funzione di vigilanza ha portata generale e può essere violato anche da un singolo inadempimento; la successiva produzione della documentazione nel procedimento sanzionatorio non elimina il disvalore della mancata trasmissione tempestiva.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito dell'apprezzamento probatorio: la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato un criterio di valutazione giuridicamente errato o abbia disatteso una regola legale di prova, non quando si contesti semplicemente la ricostruzione fattuale.
- Il principio di personalità e presenza del ministero notarile impone che il notaio svolga direttamente, nello studio e dinanzi alle parti, le attività essenziali del ricevimento dell'atto, compresa la raccolta delle sottoscrizioni; non è lecito sostituire tale presenza con collegamenti audiovisivi o con l'intervento dei collaboratori, salvo specifiche e tassative deroghe di legge.
- L'emergenza sanitaria e le misure di contenimento del contagio non autorizzano, da sole, a derogare agli obblighi professionali notarili: la tutela della salute deve essere assicurata attraverso le misure di prevenzione previste dalla normativa emergenziale, non mediante l'abbandono della presenza personale richiesta dalla legge notarile.
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