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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23365/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una notaia per una pluralità di addebiti: svolgimento di prestazioni presso terzi in asserita violazione del dovere di imparzialità; apertura di un ufficio secondario nel distretto della Corte d'appello; condotte sistematicamente frettolose o compiacenti; lesione del decoro e prestigio notarile; utilizzo di locali ritenuti inidonei. In sede di decisione disciplinare iniziale, tutte le contestazioni furono ritenute infondate. La Corte d'appello, in una precedente fase, aveva poi ritenuto la notaia responsabile solo per due fatti: la redazione e iscrizione al registro delle imprese di una delibera di aumento di capitale di una s.r.l. senza menzione dell'avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto, e la redazione di un atto di acquisto di quote di società consortile da parte di un ente pubblico senza previa delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione. La prima sentenza di cassazione ha accolto solo il motivo relativo al secondo fatto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari per il riesame delle restanti questioni. Nel giudizio di rinvio la Corte ha escluso nuovamente la responsabilità disciplinare, ritenendo che l'aumento di capitale fosse valido ed efficace anche senza il versamento immediato del 25%, che il notaio non fosse tenuto a rifiutare l'iscrizione e che la redazione dell'atto non integrasse una violazione disciplinare idonea a ledere il prestigio della categoria. Il consiglio notarile ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la "decettività" della delibera fosse già definitivamente accertata e vincolante per il giudice di rinvio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione, lamentando che la Corte di rinvio avesse esaminato d'ufficio la natura consensuale dell'aumento di capitale e la rilevanza disciplinare delle modalità redazionali; 3) violazione degli artt. 2481-bis c.c., 147, comma 1, lett. a), legge notarile, e 14 del codice deontologico, sostenendo che il versamento immediato del 25% sia condizione necessaria per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e che la mancanza di una formula redazionale conforme alla prassi notarile integrasse illecito disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso che sulla pretesa decettività della delibera si fosse formato un giudicato interno autonomo, osservando che la precedente impugnazione aveva rimesso in discussione l'intera statuizione e che il giudicato interno può riguardare solo capi autonomi della decisione, non singole argomentazioni. Ha inoltre negato la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di rinvio si era limitato a svolgere le valutazioni giuridiche necessarie per decidere nei limiti del rinvio, senza introdurre un thema decidendum estraneo. Nel merito, la Corte ha affermato che l'aumento di capitale nelle s.r.l. ha natura consensuale e che l'art. 2481-bis c.c. impone al socio l'obbligo di versamento all'atto della sottoscrizione, ma non condiziona la validità ed efficacia della delibera al materiale versamento immediato del 25%; il relativo pagamento è esigibile su richiesta degli amministratori, e l'iscrizione nel registro delle imprese richiede l'attestazione dell'eseguita sottoscrizione, non della concreta effettiva esazione del 25%. Ha quindi ritenuto corretta la conclusione della Corte territoriale secondo cui la redazione dell'atto non aveva arrecato un vulnus grave al prestigio della categoria notarile e non integrava illecito disciplinare ex art. 147 l. not. La notaia è risultata vittoriosa, con condanna del consiglio notarile alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo su capi autonomi della decisione e non su singole argomentazioni o affermazioni accessorie.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma soltanto su parti autonome della sentenza non impugnate; la mancata censura di un singolo passaggio motivazionale non basta se la statuizione complessiva è stata devoluta al riesame.

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione riguarda l'oggetto della pronuncia, non le argomentazioni giuridiche utilizzate dal giudice per decidere la questione devoluta.

  • art. 2481-bis c.c.

    Nell'aumento di capitale della s.r.l. la sottoscrizione ha natura consensuale; il versamento è obbligazione del socio esigibile alla sottoscrizione su richiesta degli amministratori, ma il mancato versamento immediato del 25% non impedisce la validità ed efficacia della delibera né l'iscrizione, che richiede l'attestazione della sottoscrizione/esecuzione dell'aumento.

  • art. 2464 c.c.

    Il rinvio alla disciplina dei conferimenti conferma che il pagamento può essere sostituito anche da polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a presidio della serietà dell'impegno del sottoscrittore.

  • art. 2466 c.c.

    La mora del socio consente il recupero forzoso del conferimento o la vendita della partecipazione anche nell'ipotesi di aumento di capitale.

  • art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile

    La responsabilità disciplinare richiede una condotta concretamente idonea a ledere il decoro e il prestigio della categoria; l'apprezzamento della rilevanza disciplinare del fatto spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per ragionevolezza della sussunzione.

  • art. 31, comma 3, lett. f), codice deontologico dei notai

    Richiamato solo come capo originario di contestazione relativo all'imparzialità della prestazione notarile.

  • art. 26, comma capoverso, l. not. n. 89/1913

    Richiamato tra le contestazioni originarie relative all'ufficio secondario.

  • art. 147, comma 1, lett. b), legge notarile

    Richiamato tra le contestazioni originarie relative a comportamenti frettolosi o compiacenti.

  • art. 61 legge notarile

    Richiamato tra le contestazioni originarie relative a comportamenti frettolosi o compiacenti.

  • art. 14, comma 1, lett. b), codice deontologico dei notai

    Richiamato tra le contestazioni originarie relative a comportamenti frettolosi o compiacenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo su capi della decisione dotati di autonoma individualità decisoria; non basta la mancata impugnazione di singole argomentazioni se la statuizione complessiva è stata devoluta al riesame.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando il giudice di rinvio si limiti a svolgere le necessarie argomentazioni giuridiche sulla questione devoluta, senza modificare petitum o causa petendi.
  • L'aumento di capitale di una s.r.l. ha natura consensuale: si perfeziona con la delibera societaria e la sottoscrizione del socio; il versamento del conferimento è un'obbligazione distinta e immediatamente esigibile, ma il suo mancato immediato adempimento non incide, di per sé, su validità ed efficacia dell'aumento.
  • Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale, l'attestazione richiesta riguarda l'avvenuta sottoscrizione/esecuzione dell'aumento, non necessariamente il materiale versamento del 25% da parte dei sottoscrittori.
  • In materia disciplinare notarile, non ogni imprecisione redazionale integra illecito: occorre una condotta concretamente idonea a ledere il decoro e il prestigio della categoria, da apprezzarsi in concreto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civileContratti
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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