Ordinanza n. 3788/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza alla sentenza n. 423/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, della quale è chiesta l'ottemperanza, depositata in giudizio mediante il solo dispositivo
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro. Il ricorso è risultato documentalmente irregolare perché, in luogo della copia autentica o asseverata del testo integrale della sentenza della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza, è stato depositato il solo dispositivo. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire il testo integrale della pronuncia e ha disposto che la ricorrente regolarizzi la documentazione entro un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio-documentale, ordinando alla ricorrente di depositare copia asseverata del testo integrale della sentenza posta a fondamento della domanda di ottemperanza entro venti giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza da parte della Segreteria. Il Collegio ha avvertito che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio potrà essere valutata ai fini dell'inammissibilità o dell'irricevibilità del ricorso. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 settembre 2026; ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
unitamente al ricorso per ottemperanza «è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato»
Nel ricorso per ottemperanza deve essere depositata la copia autentica del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato; il solo dispositivo non è stato ritenuto sufficiente nel caso concreto.
Richiamato ai fini dell'avviso alla parte circa le conseguenze della mancata regolarizzazione documentale nel termine assegnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., copia autentica del provvedimento giudiziale di cui chiede l'esecuzione; il deposito del solo dispositivo, anziché del testo integrale, costituisce un'irregolarità documentale.
- L'irregolarità documentale relativa al deposito della sentenza posta a fondamento del ricorso per ottemperanza può essere sanata mediante ordine del giudice di depositare copia asseverata del testo integrale entro un termine perentorio.
- La mancata regolarizzazione della documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini dell'inammissibilità o dell'irricevibilità del ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
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