Sentenza del 27/02/2017 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Avviso di liquidazione - Destinatario diverso da parte in causa del rapporto originario - Motivazione - Difetto - Diritto alla difesa del contribuente - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro su un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società successivamente estinta. L'avviso non indicava in modo sufficiente gli elementi identificativi del provvedimento sottoposto a tassazione e non forniva al destinatario, estraneo al rapporto processuale originario, informazioni adeguate per comprendere la causa della pretesa tributaria e predisporre immediatamente la propria difesa. L'Ufficio aveva quindi presunto una conoscenza dell'atto e della vicenda giudiziaria che non era stata dimostrata e che, considerata la diversità tra il destinatario dell'avviso e la parte del procedimento monitorio, non poteva ritenersi scontata.
La decisione
La censura è stata accolta e l'avviso di liquidazione è stato ritenuto nullo per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa del contribuente. Quando l'avviso è notificato a un soggetto diverso da quello coinvolto nel rapporto o nel procedimento che ha originato l'atto tassato, l'Amministrazione deve fornire un quadro informativo completo e autonomamente comprensibile, indicando gli elementi essenziali dell'atto e della pretesa tributaria. Non è sufficiente fare affidamento su una conoscenza presunta dell'atto da parte del destinatario.
Norme richiamate
La sentenza richiama la norma in materia di effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, precisando che la sua applicazione non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente l'avviso nei confronti del destinatario.
Obbligo di motivazione degli atti tributari e diritto di difesa del contribuente
L'atto impositivo deve indicare gli elementi identificativi e le ragioni della pretesa in misura sufficiente a consentire al contribuente una conoscenza effettiva e immediata dell'obbligazione richiesta e l'esercizio consapevole del diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione è vulnerabile quando non identifica chiaramente l'atto presupposto, la sua origine e gli elementi sulla base dei quali è stata calcolata l'imposta.
- Se il destinatario dell'avviso è diverso dalla parte del procedimento o del rapporto che ha originato l'atto tassato, l'Amministrazione deve fornire informazioni più complete e non può presumere che il destinatario conosca la vicenda sottostante.
- La motivazione deve essere valutata concretamente: non basta che l'atto sia formalmente motivato, se le informazioni fornite non consentono al destinatario di capire la pretesa e di contestarla efficacemente.
- La conoscenza dell'atto presupposto non può essere data per scontata quando il destinatario non ha partecipato al procedimento originario; in tal caso, l'assenza di riferimenti identificativi può determinare la nullità dell'avviso.
- Gli effetti dell'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c. non eliminano gli obblighi dell'Ufficio in materia di motivazione e tutela del diritto di difesa.
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