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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20308/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

1) Nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello per omissione dell'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (contestazione fondata sugli artt. 601 e 429 cod. proc. pen. e art. 178 cod. proc. pen.); 2) Erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) per aver valorizzato precedenti penali non risultanti dal certificato del casellario e per presunta illogicità della motivazione del giudice del rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omissione dell'avviso relativo ai programmi di giustizia riparativa nel decreto di citazione per il giudizio di appello non integra una nullità speciale né una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., trattandosi di un onere informativo finalizzato alla diffusione di un percorso parallelo e non sostitutivo del processo; la mancata comunicazione non incide sulla validità della vocatio in ius. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, in sede di rinvio, il giudice ha i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata e può rivalutare i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte d'Appello di Perugia ha correttamente valorizzato precedenti penali della stessa indole, giustificando il diniego della causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    "Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l'indicazione del giudice competente..."

    Il requisito testuale non include la sanzione di nullità per l'omissione dell'avviso sulla giustizia riparativa salvo i casi espressamente previsti; il rinvio a specifiche lettere dell'art. 429 mostra che la nullità del decreto è circoscritta ai casi indicati (es. indicazione del luogo, giorno e ora dell'udienza).

  • art. 601 cod. proc. pen. (comma 6)

    "il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lett. f)"

    La nullità prevista riguarda situazioni specifiche (identificazione, avvertimento su giudizio in assenza, mancata indicazione del requisito di cui alla lett. f) art.429): l'omissione dell'avviso sulla giustizia riparativa non rientra tra queste ipotesi.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato per individuare i requisiti formali del decreto di citazione; la lett. f) e le lettere indicate sono quelle il cui difetto può comportare nullità speciale quando previsto espressamente.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità generali; la Corte ha escluso che l'omissione dell'avviso in materia di giustizia riparativa rientri nelle ipotesi di nullità riguardanti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato (lett. c)).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), art. 34

    Ha introdotto e coordinato la disciplina della giustizia riparativa nel codice di rito; la difesa invocava le modifiche, ma la Corte ha ritenuto che la finalità divulgativa e promozionale della norma non imponga conseguenze di nullità processuale.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 42

    "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore"

    Definizione della giustizia riparativa, usata per sottolineare la natura complementare e non estintiva del procedimento riparativo rispetto al processo penale.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 43

    "[i] programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità"

    Fornisce i fini della giustizia riparativa, confermando la sua funzione riparativa/ricompositiva e la necessità di favorire l'accesso senza discriminazioni.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 44

    "ai programmi di giustizia riparativa si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere..."

    Ribadisce la possibilità di accesso ai programmi in ogni fase del procedimento, giustificando l'onere informativo ma non configurandolo come condizione di validità dell'atto processuale.

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede la possibilità di invio a programmi di giustizia riparativa e taluni effetti connessi; citata per distinguere la natura non estintiva della giustizia riparativa rispetto a riti alternativi come la messa alla prova.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio che ha considerato precedenti penali della stessa indole e ha motivato il diniego.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia rispetto agli obblighi di informazione sulla giustizia riparativa in altri atti (citazione diretta a giudizio): anche lì la nullità è prevista solo per omissioni tassativamente elencate.

  • art. 12 delle preleggi

    Criterio ermeneutico richiamato: applicare le norme secondo il significato proprio delle parole e l'intenzione del legislatore; usato per argomentare l'interpretazione testuale restrittiva delle nullità.

Massime di principio

  • L'omissione nel decreto di citazione d'appello dell'avviso sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa è, in linea di massima, un vizio informativo e non determina automaticamente la nullità dell'atto; la nullità processuale è circoscritta e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La giustizia riparativa è considerata dalla Corte come un percorso autonomo e complementare al processo penale tradizionale: l'avviso ha funzione divulgativa e promozionale, non condiziona la validità della partecipazione al giudizio né costituisce un diritto difensivo che, se omesso, comporti sempre invalidità del procedimento.
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio mantiene i poteri del giudice la cui decisione è stata annullata e può rivalutare i presupposti per l'applicazione di istituti (es. art. 131-bis); pertanto può valorizzare precedenti non valutati dai giudici di merito precedenti se essi sono rilevanti e documentati.
  • La sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è verificata su parametri oggettivi e prende conto dei precedenti penali della stessa indole; la mera lunga soglia temporale di buona condotta non impedisce che reati analoghi pregressi ostino all'applicazione della causa.
  • Se il certificato del casellario non riporta determinati precedenti, la parte interessata deve tempestivamente proporre la documentazione probatoria utile: l'assenza nel casellario non impedisce che giudici successivi, con cognizione più ampia, possano avvalersi di elementi probatori che emergono nel procedimento di rinvio.
  • Distinguere sempre tra istituti alternativi estintivi (es. messa alla prova) e programmi di giustizia riparativa: per i primi l'omissione di avvisi può integrare nullità più gravi, mentre per i secondi l'effetto è prevalentemente informativo e promozionale.

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