Cassazione Penale, Ordinanza n. 04104/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. da definire de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su motivi rinunciati e su censure manifestamente insussistenti; ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo: vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; dubbio sulla validità del consenso prestato al concordato; asserita illegalità della pena. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso ripropone motivi di appello ai quali il ricorrente aveva espressamente rinunciato e che il generico richiamo a un vizio di motivazione sulla validità del consenso è del tutto privo di specifica argomentazione.
Norme richiamate
norma che disciplina il concordato in appello; la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale disposizione.
prevede la trattazione de plano e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p.
invocato dal ricorrente come parametro per il proscioglimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a motivi rinunciati e comunque non specificamente argomentata.
richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la decisione di inammissibilità.
ha introdotto la disciplina richiamata dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre motivi di appello espressamente rinunciati dalla parte.
- Sono inammissibili le doglianze che lamentano la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando si innestano su motivi rinunciati o non più deducibili nel perimetro del concordato.
- Nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il vizio di motivazione sulla validità del consenso deve essere specifico e autosufficiente; un mero richiamo generico è manifestamente insufficiente.
- La procedura de plano per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi contro sentenze pronunciate nel concordato in appello è compatibile con la Costituzione, anche perché resta esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
- La censura sulla pena è deducibile solo se si traduce in illegalità della sanzione, non quando riguarda mere modalità di determinazione non eccedenti i limiti legali.
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