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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18107/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., deducendo due censure: da un lato, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati. Secondo la motivazione della Corte, la seconda doglianza mirava a ottenere la riqualificazione di rapine in furti con strappo, ma senza confrontarsi con le reiterate condotte violente indicate nelle imputazioni e attribuite all'imputata quale concorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non fossero proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in particolare, la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione in modo immediato e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, la richiesta di riqualificazione da rapine a furti con strappo non integrava tale ipotesi, poiché le imputazioni descrivevano condotte violente reiterate in danno della persona offesa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle specifiche ipotesi previste, tra cui l'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la disciplina vigente dell'art. 616 c.p.p. all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione non è un mezzo di riesame pieno, ma è ammesso nei soli limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
  • Non integra errore manifesto la richiesta di riqualificazione che presupponga una diversa lettura delle condotte descritte nell'imputazione, specie se esse includono elementi incompatibili con la qualificazione invocata dalla parte ricorrente.
  • L'inammissibilità del ricorso consente la pronuncia senza formalità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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