Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: confermata la condanna dell'imputato per il porto di arma di cui al capo 1 (art. 4 l. n. 110/1975), per falsa attestazione di generalità con aggravante del capo 3 (artt. 61 n. 2 e 495, comma 1, c.p.) e per calunnia aggravata del capo 4 (artt. 61 n. 2 e 368, comma 1, c.p.), mentre l'imputato era stato assolto dal capo 2. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla calunnia: si sosteneva che non fosse provato il dolo di accusare il cugino, al quale l'imputato aveva attribuito le proprie generalità, poiché la menzogna sarebbe stata finalizzata solo a evitare la sanzione amministrativa per guida/priva di patente e non a incolpare il cugino del porto del coltello. Si aggiungeva che la falsa identità era facilmente verificabile e che non aveva determinato uno sviamento investigativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato non in stato di arresto che, per essere identificato dalla polizia giudiziaria, fornisca false generalità attribuendosi l'identità di una persona realmente esistente; non occorre che sia già iniziato un procedimento penale nei confronti del calunniato, essendo sufficiente che la falsa incolpazione contenga elementi idonei all'esercizio dell'azione penale contro una persona univocamente individuabile. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui la calunnia si era consumata quando, dopo la perquisizione e il sequestro del coltello, l'imputato aveva omesso di rettificare le false generalità, pur essendo ormai consapevole del rischio concreto che il cugino venisse coinvolto nel procedimento per la contravvenzione ex art. 4 l. n. 110/1975. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che incrimina il porto fuori dall'abitazione di oggetti atti ad offendere; nel caso è la contravvenzione contestata a seguito del sequestro del coltello.
richiamata come aggravante del reato contestato ai capi 3 e 4.
richiamato per la falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali.
norma sulla calunnia; la Corte ne ribadisce la configurabilità anche quando la falsa incolpazione sia contenuta in false generalità idonee a far avviare un procedimento penale contro persona determinabile.
art. 24 marzo 2022 decreto di convalida di perquisizione e sequestro
atto menzionato come momento in cui si concretizza il rischio di coinvolgimento del cugino nel procedimento.
Massime di principio
- Integra il delitto di calunnia la condotta di chi, non essendo in stato di arresto, fornisca false generalità alla polizia giudiziaria attribuendosi l'identità di una persona realmente esistente, quando tale condotta sia idonea a esporre quest'ultima al rischio concreto di un procedimento penale.
- Ai fini della calunnia non è necessario che sia già iniziato un procedimento penale nei confronti del soggetto falsamente indicato: è sufficiente che l'addebito contenga elementi concreti e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale contro una persona univocamente individuabile.
- La materialità della calunnia può escludersi solo se l'addebito sia talmente assurdo, inverosimile o grottesco da non poter ragionevolmente adombrare la concreta ipotizzabilità del reato denunciato.
- L'elemento soggettivo della calunnia può essere desunto dalle concrete modalità della condotta e dalle circostanze del fatto, quando esse consentano di inferire la cosciente volontà di formulare un'accusa mendace.
- La calunnia può realizzarsi anche in forma omissiva, quando, dopo avere reso una falsa dichiarazione idonea a far ricadere sospetti su un terzo, il soggetto ometta di rettificarla nel momento in cui intervengano circostanze che rendano concreto il rischio di coinvolgimento penale del terzo stesso.
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