Cassazione Civile, Ordinanza n. 23383/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione per l'anno 2006 e recuperato imposte non versate, contestando in particolare l'indebita deduzione di costi per spese di sponsorizzazione. Il giudice di appello aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo antieconomica l'operazione, in ragione dell'incidenza del costo sull'utile e della mancanza di ritorno di immagine, nonché rilevando che un'altra società aveva effettuato una sponsorizzazione analoga verso il medesimo destinatario per un importo sensibilmente inferiore. In Cassazione la ricorrente aveva proposto due motivi, ma successivamente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha depositato rinuncia al ricorso con relativa documentazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata a seguito della definizione agevolata della lite e, rilevato che l'Agenzia delle Entrate non aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso la condanna al cd. doppio contributo unificato, poiché il mancato esame del merito era dipeso dall'adesione sopravvenuta allo strumento di definizione del carico pendente.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
L'adesione alla definizione agevolata della lite e la conseguente rinuncia al ricorso, in mancanza di istanza di trattazione dell'altra parte entro il termine previsto, determinano l'estinzione del processo.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la definizione agevolata delle liti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il mancato esame del merito dipende dall'adesione sopravvenuta alla definizione agevolata del carico pendente.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti tributarie, quando seguita da rinuncia al ricorso e non contrastata da tempestiva istanza di trattazione dell'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del processo per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se l'arresto del giudizio di legittimità deriva da una causa sopravvenuta di definizione della lite e non da una decisione nel merito o da un'inammissibilità imputabile alla parte ricorrente.
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