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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46553/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell'ordine di demolizione relativo a opere abusive commesse in epoca precedente all'acquisto. Sosteneva di aver acquistato gli immobili nel 1998, di non aver concorso nella realizzazione delle opere abusive effettuate sette anni prima dell'acquisto, di aver ottenuto permessi di costruire in sanatoria (n.115/2016 e n.116/2016) e invocava il principio di proporzionalità e la tutela dell'art.8 CEDU (vita privata e familiare, domicilio) per sostenere che la demolizione sarebbe stata grave e irreparabile.

La decisione

Il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione (art.589 c.2 c.p.p.), sottoscritto anche dalla ricorrente. Per effetto della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 lett. d) c.p.p. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p., ritenendo non sussistere elementi tali da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.p.

    La Corte rileva che la rinuncia al ricorso, effettuata in forma rituale e sottoscritta, produce l'effetto della inammissibilità del gravame. La rinuncia è atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla previsione normativa che contempla la rinuncia tra le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'articolo disciplina l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica senza distinguere la causa di inammissibilità, salvo che ricorrano elementi che escludano la colpa della parte.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dalla ricorrente per richiamare la tutela della vita privata e familiare e del domicilio ai fini della proporzionalità della misura demolitoria; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale profilo, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

  • Giurisprudenza citata

    Sez.5, n.28691 del 06/06/2016 (Rv.267373); Corte Cost. sent. 13/06/2000 n.186

    Precedenti richiamati per sostenere che la sanzione pecuniaria e le spese sono applicabili in caso di inammissibilità per rinuncia, salvo che emergano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso per cassazione è un atto negoziale processuale irrevocabile che determina l'inammissibilità del gravame e impedisce la decisione nel merito.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese processuali e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p., salvo che emergano elementi che giustifichino l'esclusione della colpa.
  • Le questioni di merito relative all'illegittimità di un ordine di demolizione (es. acquisto postumo, mancanza di concorso nell'abuso, sanatoria, tutela ex art.8 CEDU, proporzionalità) sono rilevanti ma restano estranee se la procedura si estingue per rinuncia: occorre evitare la rinuncia se si intende ottenere una pronuncia sul merito.
  • Il rilascio di permessi in sanatoria non comporta automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione; la loro incidenza va valutata nel contesto del procedimento esecutivo e dei titoli formali, con adeguata prova e tempestiva domanda di incidente di esecuzione.
  • Chi acquista un immobile con abusi preesistenti deve tempestivamente attivare gli strumenti processuali (istanza di incidente di esecuzione, prove di acquisto e di mancanza di responsabilità) per far valere la propria posizione; tuttavia tali argomenti possono non essere esaminati se il ricorso viene abbandonato/ritirato.

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