Ordinanza n. 122/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa liquidazione, nel dispositivo della sentenza n. 917/2025, delle spese di lite poste a carico delle amministrazioni soccombenti nella motivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 917 del 17 ottobre 2025, che aveva accolto i ricorsi riuniti e annullato un decreto regionale, nonché dichiarato la nullità di una determinazione provinciale, ma aveva omesso di liquidare le spese di lite. La motivazione della sentenza stabiliva espressamente che le spese seguivano la soccombenza e sarebbero state liquidate come da dispositivo. La ricorrente ha quindi dedotto che l'omissione degli importi costituisse un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. L'istanza è stata notificata alle amministrazioni resistenti; la Regione Lombardia non si è opposta e la Provincia di Bergamo non ha svolto difese.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omessa liquidazione delle spese costituisse un mero errore materiale, poiché la motivazione della sentenza aveva già deciso la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza. La liquidazione è stata considerata una mera operazione tecnico-esecutiva fondata su presupposti e parametri oggettivi, individuati nel D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, e pertanto integrabile mediante il procedimento di correzione. Il dispositivo della sentenza è stato integrato con la condanna della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore della società, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre oneri e accessori di legge, fermo il resto. Il TAR ha escluso qualsiasi pronuncia sulle spese della fase di correzione, disponendo nulla per tali spese, e ha ordinato le annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Consente la correzione dell'errore materiale contenuto in una pronuncia; l'omessa liquidazione delle spese può essere corretta quando la motivazione abbia già posto le spese a carico della parte soccombente.
Impone alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione della pronuncia.
art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.
Richiamato nel dispositivo della sentenza oggetto di correzione, quanto alla dichiarazione di nullità della determinazione provinciale.
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022
Individua i parametri oggettivi utilizzabili per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando la motivazione di una sentenza ha già posto le spese processuali a carico della parte soccombente, l'omessa indicazione nel dispositivo dell'importo liquidato costituisce un errore materiale correggibile, purché l'integrazione richieda soltanto un'operazione tecnico-esecutiva basata su presupposti e parametri oggettivi.
- La procedura di correzione dell'errore materiale può essere utilizzata per completare una statuizione sulle spese già resa nella motivazione, senza modificare il contenuto decisorio della sentenza.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non deve essere adottata una pronuncia sulle spese della relativa fase, trattandosi di procedimento di natura amministrativa privo, in senso proprio, di una parte soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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