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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 777/2021 del 19/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi (03/03/2017) che aveva rigettato l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Sanasi, difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento civile n. 2354/2016 R.G. Lav. Il ricorrente lamentava la diminuzione delle spese liquidate rispetto a quelle liquidate alla controparte soccombente e censurava violazione degli artt. 82, 130 e 133 del D.P.R. n. 115/2002 (richiamando l'art. 360 c.p.c., n. 3).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nel processo civile, non sussiste l'obbligo di coincidenza tra la somma che il soccombente deve versare allo Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 e la somma che lo Stato deve liquidare al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio (artt. 82 e 130 D.P.R. 115/2002). La Corte ha distinto la disciplina civile da quella penale, nella quale la coincidenza è richiesta per evitare ingiusto profitto o danno erariale. Ha altresì respinto la censura relativa al giudicato e all'interesse ad agire, richiamando che la legittimazione ad impugnare il decreto di liquidazione è del difensore e non della parte assistita. Nessun compenso delle spese processuali è stato disposto a carico dell'Amministrazione intimata per mancata attività difensiva. È stato altresì ritenuto applicabile, se dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002

    artt. 82, 84, 130, 133, 170, 103, 110, art. 13 co.1-bis

    Nel giudizio civile non è necessaria la coincidenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato (art. 133) e quelle che lo Stato liquida al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio (artt. 82 e 130). L'obbligo di coincidenza riguarda invece il processo penale per le ragioni indicate dalla giurisprudenza. L'art. 13 co.1-bis è richiamato per l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in sede di ricorso.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 co.1 n.3; art. 702-ter

    Art. 360 c.p.c. richiamato per il vizio denunciato (nulla-violazione di norme di diritto). L'art. 702-ter è menzionato nel contesto procedurale dell'impugnazione (strumenti e termini).

  • D.Lvo n. 150/2011

    Richiamato nel capo introduttivo dell'impugnazione; non decisivo per la motivazione principale, ma parte della cornice normativa indicata dal ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Ord. 16 settembre 2016 n. 18167; Sent. 46537/2011; Ord. 11 settembre 2018 n. 22017; Ord. 3 maggio 2019 n. 11590; Altre pronunce Cass. nn. 19/2020 e 136/2020

    La Corte ha richiamato e confermato la distinzione giurisprudenziale fra processo penale (dove è stata affermata la necessità di coincidenza delle liquidazioni) e processo civile (dove tale coincidenza non è necessaria), consolidando l'orientamento seguito dal Tribunale e dalle sezioni civili della Corte.

Massime di principio

  • Nel processo civile non vige un'automatica obbligatorietà di equivalenza tra quanto il soccombente deve versare allo Stato (art. 133 D.P.R. 115/2002) e quanto lo Stato corrisponde al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio (artt. 82 e 130 D.P.R. 115/2002); il giudice civile può liquidare compensi differenti.
  • Nel processo penale, per evitare ingiusto profitto dello Stato o danno erariale, la giurisprudenza impone invece che le due liquidazioni coincidano.
  • La legittimazione ad impugnare il decreto di liquidazione dei compensi spetta tipicamente al difensore e non direttamente alla parte assistita.
  • Se l'Amministrazione intimata non svolge attività difensiva nel giudizio di Cassazione, è possibile che non venga disposta condanna alle spese nei suoi confronti.
  • Chi propone ricorso deve considerare l'eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (art. 13 co.1-bis D.P.R. 115/2002) in caso di ampliamento del procedimento.

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