Cassazione Civile, Sentenza n. 777/2021 del 19/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi (03/03/2017) che aveva rigettato l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Sanasi, difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento civile n. 2354/2016 R.G. Lav. Il ricorrente lamentava la diminuzione delle spese liquidate rispetto a quelle liquidate alla controparte soccombente e censurava violazione degli artt. 82, 130 e 133 del D.P.R. n. 115/2002 (richiamando l'art. 360 c.p.c., n. 3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nel processo civile, non sussiste l'obbligo di coincidenza tra la somma che il soccombente deve versare allo Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 e la somma che lo Stato deve liquidare al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio (artt. 82 e 130 D.P.R. 115/2002). La Corte ha distinto la disciplina civile da quella penale, nella quale la coincidenza è richiesta per evitare ingiusto profitto o danno erariale. Ha altresì respinto la censura relativa al giudicato e all'interesse ad agire, richiamando che la legittimazione ad impugnare il decreto di liquidazione è del difensore e non della parte assistita. Nessun compenso delle spese processuali è stato disposto a carico dell'Amministrazione intimata per mancata attività difensiva. È stato altresì ritenuto applicabile, se dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 82, 84, 130, 133, 170, 103, 110, art. 13 co.1-bis
Nel giudizio civile non è necessaria la coincidenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato (art. 133) e quelle che lo Stato liquida al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio (artt. 82 e 130). L'obbligo di coincidenza riguarda invece il processo penale per le ragioni indicate dalla giurisprudenza. L'art. 13 co.1-bis è richiamato per l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in sede di ricorso.
art. 360 co.1 n.3; art. 702-ter
Art. 360 c.p.c. richiamato per il vizio denunciato (nulla-violazione di norme di diritto). L'art. 702-ter è menzionato nel contesto procedurale dell'impugnazione (strumenti e termini).
D.Lvo n. 150/2011
Richiamato nel capo introduttivo dell'impugnazione; non decisivo per la motivazione principale, ma parte della cornice normativa indicata dal ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Ord. 16 settembre 2016 n. 18167; Sent. 46537/2011; Ord. 11 settembre 2018 n. 22017; Ord. 3 maggio 2019 n. 11590; Altre pronunce Cass. nn. 19/2020 e 136/2020
La Corte ha richiamato e confermato la distinzione giurisprudenziale fra processo penale (dove è stata affermata la necessità di coincidenza delle liquidazioni) e processo civile (dove tale coincidenza non è necessaria), consolidando l'orientamento seguito dal Tribunale e dalle sezioni civili della Corte.
Massime di principio
- Nel processo civile non vige un'automatica obbligatorietà di equivalenza tra quanto il soccombente deve versare allo Stato (art. 133 D.P.R. 115/2002) e quanto lo Stato corrisponde al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio (artt. 82 e 130 D.P.R. 115/2002); il giudice civile può liquidare compensi differenti.
- Nel processo penale, per evitare ingiusto profitto dello Stato o danno erariale, la giurisprudenza impone invece che le due liquidazioni coincidano.
- La legittimazione ad impugnare il decreto di liquidazione dei compensi spetta tipicamente al difensore e non direttamente alla parte assistita.
- Se l'Amministrazione intimata non svolge attività difensiva nel giudizio di Cassazione, è possibile che non venga disposta condanna alle spese nei suoi confronti.
- Chi propone ricorso deve considerare l'eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (art. 13 co.1-bis D.P.R. 115/2002) in caso di ampliamento del procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 727/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 728/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 729/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 730/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 731/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 732/2021 del 19/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →