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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6969/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 05/07/2024: (1) vizio di manifesta illogicità e travisamento della prova per la valutazione dell'SMS e dell'attendibilità della persona offesa e del teste a riscontro; (2) vizio motivazionale per omessa/insufficiente valutazione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (nuova escussione della persona offesa); (3) violazione dell'art. 602 c.p.p. (richiamo artt. 523 e 178 c.p.p.), per mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale e conseguente nullità processuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione di merito sull'attendibilità della persona offesa (richiamo alla c.d. 'doppia conforme' e ai limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove e sul travisamento). Sul secondo motivo la richiesta di rinnovazione è stata ritenuta non necessaria: la Corte territoriale aveva implicitamente spiegato le ragioni del rigetto motivando la credibilità della persona offesa e l'irrilevanza delle minime divergenze. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la nullità perché il sostituto procuratore aveva comunque avanzato la richiesta di rinnovazione in udienza e perché il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e specifico all'eventuale diversa formulazione delle conclusioni del P.G. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) e lett. c)

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione del compendio probatorio: la Suprema Corte può sindacare il travisamento della prova solo se indicati in modo specifico e quando la contraddittorietà sia percepibile con macroscopica evidenza; il ricorso per motivi non consentiti o manifestamente infondati è inammissibile.

  • art. 602 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di iniziativa del pubblico ministero in appello e alla possibilità di dedurre nullità per assenza di conclusioni; la Corte ha però ritenuto che l'iniziativa era stata svolta (richiesta di rinnovazione) e che mancava la prova di un interesse concreto del ricorrente.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 178 per la tesi sulla necessità dell'iniziativa del P.M.; la Corte ha applicato correttamente, valutando l'effettiva attività svolta dal Sostituto P.G.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità; la Corte ha ritenuto che la mera irritualità procedurale non comporta automaticamente nullità se non è dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Criteri per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la rinnovazione è subordinata, a seconda dei casi, all'incertezza dei dati probatori e alla decisività dell'incombente richiesto; il rigetto può essere anche implicito se le ragioni sono desumibili dalla motivazione.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale per l'assunzione di prove sopravvenute; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità delle prove nuove o sopravvenute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e valutazione di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

  • Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Modifica che ha ristretto il sindacato della Corte di legittimità sui motivi di merito, rendendo più stringenti i limiti per dedurre travisamento della prova da parte della Cassazione.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio convincimento a quello dei giudici di merito; può censurare la valutazione delle prove solo per travisamento specificamente e puntualmente indicato e per macroscopica evidenza.
  • La 'doppia conforme' (sentenza di appello che si salda con quella di primo grado) limita l'intervento della Cassazione sul giudizio di credibilità.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è ammessa solo se i dati probatori precedenti sono incerti e la prova richiesta è decisiva; il rigetto può essere implicito se la motivazione di merito giustifica adeguatamente la decisione.
  • La semplice irritualità o omissione procedurale non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa o un concreto interesse al diverso comportamento della parte avversa.
  • Il ricorrente deve indicare e provare l'effettiva incidenza dell'omissione (ad esempio conclusioni del P.G.) sull'esito del giudizio per ottenere l'annullamento per vizio procedurale.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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