Cassazione Penale, Sentenza n. 22264/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari lamentando, in via principale, vizi di motivazione e violazioni di legge in tema di dosimetria della pena (errata applicazione dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p., insufficiente riconoscimento o quantificazione delle circostanze attenuanti generiche, errato calcolo degli aumenti per la continuazione), nonché contestavano l'attribuzione di una posizione organizzativa/al vertice del sodalizio ex art. 416 c.p., e la valutazione probatoria, in particolare delle intercettazioni. Alcuni deducevano anche violazione dell'art. 62-bis c.p. e lamentavano disparità sanzionatoria rispetto ad altri coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che i motivi fossero in massima parte generici o comportassero una nuova valutazione del merito, oltre il sindacato di legittimità consentito. Il Collegio ha richiamato i principi secondo cui la Cassazione non può rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito salvo manifeste illogicità, e che la determinazione della pena rientra in ampio margine discrezionale del giudice di merito, purché non arbitraria. Pertanto la decisione della Corte d'Appello di Bari resta confermata nei termini (compresa la rideterminazione della pena per i residui reati e le altre statuizioni) e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; inoltre è stata loro imposta la somma di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola la forma del ricorso per cassazione e i motivi che devono essere dedotti; la Corte richiama il corretto uso dell'articolo per enunciare che i ricorsi devono specificare i motivi in modo confrontabile con la motivazione di merito
art. 606, comma 1, lett. b, ed e, cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che molti motivi fossero generici o attuassero un sindacato di merito non consentito
art. 416, comma primo, cod. pen.
Delitto di associazione finalizzata alla commissione di reati; i ricorrenti contestavano l'attribuzione di ruolo organizzativo/di promotore, ma la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di fatto devolute al giudice di merito
Continuità tra reati e conseguente aumento di pena; la Corte ha richiamato che, quando si riconosce la continuazione, gli aumenti andrebbero calcolati e motivati per i reati satellite, ma che l'ammissibilità del censura dipende dalla specificità della doglianza e dalla manifesta illogicità dell'argomentazione del giudice di merito
Criteri per la determinazione della pena individuale (circostanze attenuanti/aggravanti); la Corte ha ribadito l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nell'applicazione di tale norma, richiedendo tuttavia motivazione non illogica
Principi e criteri per la determinazione della pena: rilevanza della personalità del reo e delle circostanze; la Corte ha affermato che spetta al giudice di merito valutare tali elementi, anche attingendo a procedimenti pendenti
Circostanza attenuante della diminuita offensività del fatto per il valore economico del bene: richiamata da un ricorrente per chiedere la riduzione maggiore, la Corte ha comunque ritenuto la censura generica e quindi inammissibile
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale articolo condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo; evocato dai ricorrenti nell'affermazione di violazione del diritto di difesa e dell'istruttoria, la Corte ha tuttavia escluso la sussistenza di profili tali da inficiare la decisione di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità: non rivede fatti e valutazioni probatorie del giudice di merito se non per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
- Le questioni relative alla qualificazione del ruolo degli imputati in associazioni delinquenziali (es. promotore, organizzatore, esecutore) sono tipicamente valutazioni di fatto del giudice di merito e difficilmente sovvertibili in cassazione senza chiari profili di illogicità.
- La dosimetria della pena rientra in ampio margine discrezionale del giudice di merito; per contestarla con successo in Cassazione occorre dimostrare arbitrio, grave illogicità o violazione manifesta dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Nel calcolo degli aumenti per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. il giudice di merito dovrebbe motivare la misura degli aumenti, ma non è sempre necessario dettagliare aumenti particolarmente modesti; la censura deve dunque dimostrare l'irragionevolezza o l'arbitrarietà del calcolo.
- Se si invoca il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione che ha ritenuto ostativi gli elementi favorevoli: non è sufficiente l'affermazione generica che tali elementi esistono.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità per aspecificità o per tentativo di rinnovata valutazione del merito.
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