Sentenza del 23/05/2018 n. 2342 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Appello - Notificazione - Variazione del domicilio - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione dell'appello quando la notifica non va a buon fine perché il difensore domiciliatario ha trasferito lo studio. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, l'appello deve essere notificato presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata risultanti dagli atti di primo grado. Tuttavia, quando il domicilio è eletto presso lo studio del difensore, il notificante non può limitarsi a utilizzare l'indirizzo ormai superato: deve svolgere le necessarie ricerche per individuare il domicilio professionale effettivo, anche consultando l'albo professionale online.
La decisione
La notificazione dell'appello non andata a buon fine per il trasferimento dello studio del procuratore è stata qualificata come nulla, e non inesistente. L'onere di comunicare la variazione del domicilio eletto non grava sul difensore nei confronti del notificante, poiché il difensore non è tenuto a informare personalmente le controparti del cambiamento di sede. Di conseguenza, ricade sul notificante il rischio dell'esito negativo della notifica, qualora non abbia verificato il domicilio reale e aggiornato del difensore mediante le fonti disponibili, in particolare l'albo professionale.
Norme richiamate
Art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
L'appello deve essere notificato con riferimento al domicilio o alla dichiarazione di residenza evincibili dagli atti di primo grado.
La norma individua il domicilio o la residenza risultanti dal primo grado come riferimento iniziale per la notificazione dell'appello, ma impone al notificante di verificare l'attualità del domicilio professionale quando l'elezione è avvenuta presso lo studio del difensore.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. nn. 20209/2015, 8199/2015, 10014/2014, 24940/2013, 21437/2013 e 13366/2013
La notificazione dell'appello non riuscita per il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario è viziata da nullità e non da inesistenza; il notificante deve effettuare ricerche adeguate per individuare il nuovo domicilio.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. n. 20323/2014
L'albo professionale, anche consultato online, costituisce una fonte legale di conoscenza del domicilio degli avvocati, poiché il professionista ha l'obbligo di far annotare nel relativo albo le variazioni della propria sede.
Massime di principio
- Quando si notifica un appello, non è sufficiente fare affidamento senza ulteriori verifiche sull'indirizzo indicato negli atti di primo grado se il destinatario è domiciliato presso lo studio di un difensore.
- In caso di trasferimento dello studio del difensore, la notifica effettuata al vecchio indirizzo e non andata a buon fine è normalmente nulla, non inesistente, ma il notificante deve attivarsi per rinnovarla correttamente.
- Il notificante deve consultare fonti attendibili e aggiornate, come l'albo professionale, per individuare il domicilio effettivo del difensore.
- Il difensore non è tenuto a comunicare direttamente alla controparte il trasferimento del proprio studio; il rischio della mancata verifica dell'indirizzo ricade sul notificante.
- La qualificazione della notifica come nulla, anziché inesistente, può consentire la rinnovazione dell'atto secondo le regole processuali applicabili, ma non esonera il notificante dall'aver adottato la necessaria diligenza.
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