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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2113 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento analitico/induttivo - Studi di settore - Presunzioni semplici - Necessità di ulteriori elementi - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità di un accertamento fondato sul solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore, sostenendo che tale scostamento non fosse sufficiente, di per sé, a dimostrare maggiori ricavi o compensi. Gli studi di settore costituiscono infatti presunzioni semplici e devono essere adattati alla concreta realtà economica dell'attività esercitata, mediante elementi ulteriori e specifici. Il contribuente, a sua volta, deve formulare contestazioni puntuali e fornire elementi concreti idonei a contrastare i risultati dello studio.

La decisione

La sentenza afferma che l'accertamento basato esclusivamente sui dati dello studio di settore è illegittimo, poiché il mero scostamento dal reddito dichiarato non determina automaticamente la gravità, precisione e concordanza della presunzione. L'Ufficio può utilizzare lo studio di settore come base per l'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma deve corroborarlo con ulteriori elementi concreti e deve personalizzare i parametri rispetto alla specifica attività del contribuente. Tuttavia, se il contribuente non muove contestazioni specifiche né fornisce elementi contrari, l'accertamento può essere ritenuto adeguatamente fondato.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Ufficio dispone di elementi presuntivi idonei a ricostruire ricavi, compensi o redditi non dichiarati. Gli studi di settore possono costituire uno di tali elementi, ma non sono normalmente sufficienti da soli quando siano specificamente contestati.

  • Art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Disciplina il sistema degli studi di settore e i relativi strumenti di determinazione presuntiva dei ricavi e compensi. I risultati devono essere rapportati alla concreta situazione dell'attività esercitata e non applicati in modo automatico.

Massime di principio

  • Il solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore non rende automaticamente legittimo l'accertamento.
  • Gli studi di settore operano come presunzioni semplici: quando il contribuente li contesta con argomentazioni specifiche, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti, coerenti con la realtà economica dell'impresa.
  • L'accertamento deve essere personalizzato sulla base delle caratteristiche effettive dell'attività, delle condizioni economiche e degli elementi forniti durante il contraddittorio.
  • Il contribuente che intende contestare l'accertamento deve formulare deduzioni puntuali e documentate; contestazioni generiche possono lasciare adeguatamente sostenuto l'accertamento fondato sullo studio di settore.
  • In una situazione analoga, occorre verificare se l'Ufficio abbia utilizzato elementi ulteriori rispetto al mero scostamento e se abbia spiegato perché i parametri siano applicabili alla specifica attività del contribuente.

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