Sentenza del 23/05/2018 n. 314 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Mancata opposizione alla cartella - Termini di prescrizione brevi - Effetto novativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della mancata opposizione a una cartella di pagamento sulla prescrizione. In particolare, si discute se la mancata impugnazione della cartella trasformi i termini di prescrizione brevi, previsti per i singoli crediti inclusi nel ruolo, nel termine ordinario di prescrizione. La decisione afferma inoltre che la formazione del ruolo e la cartella determinano un effetto novativo: le diverse obbligazioni vengono incorporate in un unico credito pecuniario non più scindibile.
La decisione
La mancata opposizione alla cartella non converte automaticamente il termine di prescrizione breve del singolo credito nel termine ordinario. Tuttavia, secondo il principio riportato, con la formazione del ruolo e la notifica della cartella si produce un effetto novativo delle obbligazioni originarie, che confluiscono in un unico credito. Di conseguenza, non si applicano più separatamente i termini di prescrizione propri dei singoli crediti, ma il termine ordinario relativo al credito unitario, decorrente dalla data di notifica della cartella.
Norme richiamate
Norme sulla prescrizione dei crediti e sulla riscossione mediante ruolo
Il testo non indica articoli specifici. Il principio affermato è che la mancata opposizione alla cartella, di per sé, non modifica la durata originaria della prescrizione; tuttavia, la cartella viene considerata espressiva di un credito unitario derivante dall’effetto novativo delle obbligazioni iscritte a ruolo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella non rende automaticamente decennale un termine di prescrizione originariamente più breve.
- Occorre verificare se la cartella abbia prodotto, secondo l’orientamento applicabile, un effetto novativo e l’unificazione dei diversi crediti inclusi nel ruolo.
- Quando le obbligazioni confluiscono in un unico credito pecuniario, la prescrizione deve essere valutata con riferimento al credito unitario e alla data di notifica della cartella, non ai singoli crediti originari.
- Per stabilire se la riscossione sia prescritta è necessario esaminare la natura dei crediti, la data di notifica della cartella e gli eventuali successivi atti interruttivi.
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