Sentenza del 23/05/2018 n. 137 - Comm. Trib. Prov. Savona
Irpef e altro - Avviso di accertamento - raddoppio del termine ordinario in presenza di obbligo di denuncia penale - sussistenza - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità di un avviso di accertamento emesso oltre il termine ordinario, applicando il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, come riconosciuto dal D.L. n. 223/2006. Il raddoppio è ritenuto applicabile quando, sulla base di elementi obiettivamente riscontrabili, sussistono i presupposti per l'obbligo di presentare una denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., senza che sia necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
La decisione
La sentenza afferma la validità dell'avviso di accertamento emesso utilizzando il raddoppio dei termini, purché al momento dell'accertamento esistessero elementi concreti e obiettivi tali da rendere configurabile un obbligo di denuncia penale. Il principio è richiamato in diverse pronunce della Corte di cassazione, tra cui le sentenze nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016 e n. 11207 dell'8 maggio 2017. Non sono indicati nel testo i nominativi delle parti né l'esito processuale specifico in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
raddoppio dei termini ordinari di accertamento
Il termine ordinario per l'accertamento può essere raddoppiato quando, in relazione alle violazioni contestate, sussistono elementi obiettivi che comportano l'obbligo di denuncia penale.
D.L. n. 223/2006
Ha previsto o riconosciuto il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti per la denuncia penale.
Art. 331 del codice di procedura penale
Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati perseguibili d'ufficio dei quali abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Ai fini del raddoppio, rileva la presenza di elementi obiettivi che rendano configurabile tale obbligo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non dipende dalla concreta apertura di un procedimento penale, dalla presentazione effettiva della denuncia o da una condanna penale, ma dalla sussistenza obiettiva dei presupposti che avrebbero imposto la denuncia.
- L'Amministrazione deve poter collegare le violazioni fiscali a elementi concretamente idonei a configurare un reato; non è sufficiente un richiamo astratto o meramente ipotetico alla possibile rilevanza penale.
- La valutazione dei presupposti deve essere effettuata con riferimento agli elementi disponibili al momento dell'accertamento, verificando se questi rendessero ragionevolmente configurabile un reato perseguibile d'ufficio.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare il raddoppio dimostrando l'assenza di elementi obiettivi per l'obbligo di denuncia, mentre l'Amministrazione deve giustificare adeguatamente l'applicazione del termine più lungo.
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