Sentenza del 23/05/2018 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. L'Ufficio sosteneva che il reddito dichiarato fosse incompatibile con la disponibilità e l'acquisto di un immobile, nonché con il possesso e i costi di manutenzione di un'automobile e di un motociclo. Invocava quindi l'accertamento sintetico e il cosiddetto redditometro ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha contestato l'effettivo acquisto dell'immobile, sostenendo che l'operazione fosse simulata e predisposta dal padre per sottrarre il bene alle pretese della seconda moglie, e ha evidenziato il modesto valore degli automezzi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Il giudice ha ritenuto che l'immobile fosse stato acquistato solo formalmente dal contribuente, sulla base anche delle dichiarazioni del padre, e che l'Ufficio non avesse dimostrato l'effettivo pagamento del prezzo, pur risultando dichiarato nell'atto notarile. Ha inoltre ritenuto compatibile con il reddito modesto del contribuente l'acquisto e la manutenzione di automezzi usati e di scarso valore. L'accertamento è stato quindi considerato illegittimo per motivazione non esaustiva e per l'insufficiente valutazione delle prove contrarie. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'ufficio [...] può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di spese, acquisti e incrementi patrimoniali, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che le spese sono state finanziate con somme non imponibili, con redditi di altri periodi o che l'operazione patrimoniale non corrisponde a un effettivo esborso personale.
Art. 38, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Determinazione sintetica del reddito sulla base delle spese per incrementi patrimoniali.
Il prezzo di acquisto di un bene può costituire un indice di capacità contributiva e concorrere alla determinazione sintetica del reddito. Tuttavia, la presunzione può essere vinta dal contribuente mediante prova concreta dell'assenza di un effettivo finanziamento personale o della simulazione dell'operazione.
Decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992
Parametri e fattori-indice del cosiddetto redditometro.
Gli indici del redditometro costituiscono strumenti procedimentali per stimare la capacità contributiva sulla base di determinati beni e spese. Una volta provata l'esistenza dei fattori-indice, spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
Cass. civ., Sez. 6-5, Ordinanza n. 16334 del 28 giugno 2013
Ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali [...] il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere [...] corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro.
In linea generale, il valore dell'acquisto risultante dagli atti può essere utilizzato come indice della spesa sostenuta, salvo prova contraria a carico del contribuente.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 9539 del 19 aprile 2013
La determinazione effettuata con metodo sintetico [...] dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva.
L'Amministrazione non deve dimostrare analiticamente la provenienza di ogni singola somma quando accerta la presenza di fattori-indice previsti dal redditometro; il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata per contestare il reddito presunto.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 8665 del 17 giugno 2002
È sufficiente che l'Ufficio finanziario [...] abbia acquisito elementi e circostanze di fatto certi, senza che abbia l'onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il reddito accertato.
L'accertamento sintetico può fondarsi su elementi certi indicativi di una capacità di spesa, senza la necessità di individuare esattamente le singole fonti reddituali, purché la ricostruzione sia adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La disponibilità o l'acquisto di beni di valore significativamente superiore al reddito dichiarato può legittimare un accertamento sintetico, ma l'Ufficio deve motivare adeguatamente il collegamento tra tali elementi e la capacità contributiva del contribuente.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante da un acquisto dimostrando che il bene è stato finanziato da terzi, da redditi esenti o da disponibilità formatesi in periodi precedenti, oppure provando che l'operazione è simulata e non ha comportato un effettivo esborso personale.
- Le dichiarazioni di familiari possono concorrere alla prova della simulazione, ma la loro efficacia deve essere valutata insieme agli altri elementi documentali e alle circostanze concrete dell'operazione.
- La mera indicazione del pagamento in un atto notarile costituisce un elemento rilevante, ma non impedisce al giudice di verificare se il pagamento sia realmente avvenuto, soprattutto quando emergano indizi di simulazione.
- Il possesso di automezzi usati o di modesto valore, considerato isolatamente e tenendo conto dei relativi costi, non dimostra necessariamente un reddito occulto incompatibile con quello dichiarato.
- Nel contenzioso sul redditometro, l'Amministrazione deve provare gli elementi-indice e fornire una motivazione coerente; il contribuente deve invece offrire una prova specifica, concreta e documentata dell'origine delle somme o dell'inesistenza della spesa effettiva.
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