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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8384/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per correggere un presunto errore materiale consistente nell'omesso esame, da parte della Corte d'appello di Genova e, secondo il ricorrente, poi non adeguatamente valutato dalla Corte di Cassazione, del motivo di gravame relativo alla mancata individuazione del contributo causale specifico offerto dall'imputato nelle quattro condotte distrattive contestate (ossia la mancanza di indicazione puntuale di quale contributo concreto abbia determinato il danno patrimoniale).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura di omissione fosse infondata perché il provvedimento impugnato aveva già esaminato la posizione dell'Annunziata: la Corte territoriale aveva escluso il ruolo di amministratore di fatto ma lo aveva ritenuto concorrente estraneo, descrivendo specifiche condotte (intermediazione negli acquisti, ricezione e trasferimento della merce, trasmissione di documentazione non veritiera, rassicurazioni circa pagamenti e successiva irreperibilità) che mostrano consapevolezza e contributo al depauperamento del patrimonio sociale, idonee a configurare il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva. Pertanto la presunta omissione non risulta dal testo del provvedimento. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma ritenuta equa di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Invocato come titolo del rimedio straordinario proposto (ricorso contro sentenza della Corte di Cassazione per errore materiale/omissione nell'esame dei motivi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso straordinario; consente anche la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. 5, n. 4710/2019, n. 38731/2017, n. 54291/2017, n. 12414/2016, n. 16983/2014, n. 1706/2013)

    Richiamata come consolidato criterio secondo cui la consapevolezza di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale attraverso condotte idonee costituisce sufficiente elemento volitivo (dolo) per la configurabilità della bancarotta fraudolenta distrattiva e per l'inquadramento come concorrente estraneo.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio di carattere limitato: serve per correggere errori materiali o omissioni manifeste. Non basta l'insoddisfazione per la risposta della corte; bisogna dimostrare concretamente l'effettiva omissione nell'atto impugnato.
  • Quando la sentenza impugnata contiene argomentazioni che descrivono condotte concrete e la loro incidenza causale sul danno, la mera affermazione di mancanza di 'specifica individuazione' del contributo non è sufficiente a fondare l'annullamento o l'ammissibilità del rimedio straordinario.
  • Per contestare la qualificazione del ruolo (es. amministratore di fatto vs concorrente estraneo) è necessario mostrare che la motivazione non ha affrontato la questione o che sussiste un palese contrasto tra le conclusioni e il contenuto motivazionale; la corte verifica il testo del provvedimento per valutare l'effettiva presenza dell'omissione.
  • Chi propone il rimedio deve prestare attenzione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità: possibile condanna alle spese e alla Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale se non è dimostrabile l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • In casi di bancarotta fraudolenta distrattiva, la giurisprudenza considera rilevante non solo la titolarità formale di cariche sociali ma anche la fattiva partecipazione alle condotte distrattive (intermediazione, ricezione/trasferimento di merce, documentazione non veritiera, rassicurazioni ai creditori), che può basare la conclusione del dolo e la responsabilità come concorrente estraneo.

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