Cassazione Civile, Ordinanza n. 05139/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti relativo a opere edilizie realizzate su un fabbricato e su aree limitrofe. Gli originari attori lamentavano l'apertura di vedute e la violazione delle distanze legali da parte dei vicini, chiedendo demolizioni, chiusura delle vedute, risarcimento del danno e la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su una strada carrabile di proprietà dei convenuti. I convenuti avevano resistito e proposto domande riconvenzionali. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte le domande. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva deciso alcuni capi e, con sentenza definitiva, aveva accolto il primo motivo dell'appello incidentale dei confinanti, condannando i Verde-Astarita ad arretrare il fabbricato fino a 10 metri dal confine e a rispettare la distanza di 1,5 metri per una veduta, rigettando invece la domanda risarcitoria per difetto di prova. I ricorrenti hanno proposto due motivi contro la sentenza definitiva, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico; dal provvedimento emerge solo che, prima dell'esame dei motivi, la Corte affronta il problema della riunione con il ricorso contro la sentenza non definitiva, poiché le due decisioni integrano un unico giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi del ricorso n. 3609/2021 nel testo fornito, ma si limita a rilevare che esso, insieme al ricorso n. 17269/2019 contro la sentenza non definitiva della Corte d'appello, va trattato unitariamente perché le due sentenze definiscono un unico giudizio e si integrano reciprocamente. Perciò dispone la riunione del presente ricorso a quello distinto n. 17269/2019. Nel brano disponibile non è riportata una decisione finale di accoglimento o rigetto dei motivi, né la prosecuzione oltre la riunione.
Norme richiamate
assimilabile a quello – previsto dall'articolo 335 c.p.c. – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza
la Corte richiama il principio per cui i ricorsi proposti contro sentenze non definitive e definitive che si integrano reciprocamente, e che definiscono un unico giudizio, devono essere riuniti in modo analogo alle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza non definitiva e una sentenza definitiva si integrano reciprocamente e definiscono un unico giudizio, i ricorsi per cassazione proposti contro entrambe vanno preliminarmente riuniti.
- La riunione delle impugnazioni è giustificata in via analogica rispetto all'art. 335 c.p.c., poiché la situazione è assimilabile alla proposizione di più impugnazioni contro una medesima decisione.
- In presenza di un giudizio unitario scandito da più decisioni collegate, la Corte deve assicurare un esame coordinato delle impugnazioni, prima di affrontare il merito dei singoli motivi.
Come è indicizzato
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