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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17772/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo in tutte le sue statuizioni, comprese la recidiva, la continuazione e la determinazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza riguarda i ricorsi per cassazione proposti da tre imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Bari del 2 maggio 2024. Il primo ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza della recidiva; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproponeva questioni già esaminate in appello e che la motivazione di merito era logico-giuridicamente corretta, avendo valorizzato il rapporto tra il fatto per cui si procede e le pregresse condanne ai fini della verifica di una perdurante inclinazione al delitto. Lo stesso ricorrente ha poi dedotto un vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati: il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano individuato il reato più grave, stabilito la pena base e applicato aumenti distinti per i reati satellite, con motivazione ritenuta sufficiente alla luce dei principi di legittimità richiamati. Il secondo ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento o dell'integrale riparazione del danno ex art. 62 n. 6 c.p.; il motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato sull'inidoneità della condotta riparatoria, anche per la mancata accettazione della somma da parte delle persone offese e per l'assenza di un'offerta reale. Il terzo ricorrente ha infine dedotto l'eccessività della pena; la censura è stata considerata generica e manifestamente infondata, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione risultava adeguata anche perché era stata valutata la rinuncia parziale all'appello ai fini della rimodulazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nel reato continuato, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, fissando la pena base e applicando aumenti distinti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti legali e di un rapporto proporzionato tra pene.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non può essere riconosciuta quando la condotta riparatoria sia stata ritenuta inidonea, anche perché le persone offese non hanno accettato la somma offerta e manca un'offerta reale idonea a integrare la riparazione.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere compiuta secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La pena deve essere commisurata tenendo conto dei parametri legali relativi alla gravità del reato e alla personalità dell'autore, nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • La contestazione della recidiva è inammissibile in cassazione quando si risolva nella mera riproposizione di doglianze già respinte in appello e la motivazione di merito sia logica e coerente nel valorizzare il collegamento tra precedenti penali e fatto oggetto di giudizio.
  • In tema di continuazione, il giudice deve motivare in modo distinto sugli aumenti di pena per i singoli reati satellite; tuttavia, un onere motivazionale più sintetico può essere sufficiente quando gli aumenti siano minimi, i reati siano omogenei e la motivazione consenta comunque di verificare il rispetto della proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. presuppone una riparazione effettiva e idonea del danno; non è sufficiente una condotta riparatoria solo formale o non accolta dalle persone offese, ove il giudice di merito ne escluda con motivazione non illogica la concreta idoneità.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per difetto di motivazione, manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La rinuncia parziale all'impugnazione può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini della rimodulazione della pena, purché tale scelta risulti effettivamente considerata nella motivazione.
  • Le censure che si limitino a lamentare l'eccessività della pena senza confrontarsi con la motivazione di merito sono generiche e non idonee a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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