Cassazione Penale, Sentenza n. 42451/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, tra altri profili, il difetto dei requisiti per configurare l'aggravante dei "motivi futili": si contestava che il fatto non fosse espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato e non fosse mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali (cioè non ricorressero i caratteri richiesti dalla giurisprudenza per la circostanza aggravante). La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato questo primo motivo, osservando che la sentenza di merito aveva qualificato come possibile che l'imputato avesse avvertito la richiesta di spiegazioni della parte offesa come "un'accusa infondata", fatto che legittima il dubbio interpretativo sull'integrazione dei "motivi futili".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo non fosse manifestamente infondato e, per tale ragione, ha rilevato d'ufficio che nel frattempo era intervenuto l'integrale decorso del termine massimo di prescrizione (maturata il 25 gennaio 2022). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Non si è pronunciata sulla responsabilità nel merito, essendo sopraggiunta l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
Articolo richiamato in relazione al titolo di reato ascritto (lesioni o altra fattispecie riconducibile), usato per dettagliare le accuse contestate all'imputato; la sentenza prende in esame la qualificazione normativa del fatto contestato.
Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione; la decisione considera complessivamente le fattispecie contemplate negli articoli indicati.
Norma del codice penale menzionata nella sentenza impugnata come parte dell'imputazione; la Corte ha esaminato la rilevanza degli elementi costitutivi del reato ai fini delle aggravanti contestate.
Articolo che elenca le circostanze aggravanti (tra cui i "motivi futili"); la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede che il reato sia espressione di un moto interiore totalmente ingiustificato e sproporzionato rispetto all'azione per poter integrare tale aggravante.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017 (dep. 16/04/2018), Rv. 273119
Citazione giurisprudenziale utilizzata dalla Corte per definire il criterio di valutazione dell'aggravante dei "motivi futili": è necessario che il reato sia espressione di un impulso ingiustificato e meramente volitivo, fungente da sfogo, e che vi sia una marcata sproporzione tra motivo e reazione, per poter riconoscere una maggiore rilevanza colpevole.
Massime di principio
- Per qualificare l'aggravante dei "motivi futili" occorre provare che il fatto sia espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, un mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali; una reazione a una presunta offesa o richiesta di spiegazioni può non bastare a configurare l'aggravante se sussistono dubbi su tale ingiustificabilità.
- Se la configurazione di un'aggravante è dubbia e tale dubbio incide sulla gravità della pena, è possibile che, nel frattempo, maturi la prescrizione: il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- La censura difensiva diretta a dimostrare l'insufficienza probatoria dei presupposti dell'aggravante è una via efficace per ottenere, in presenza di decorso del tempo, la estinzione del reato per prescrizione anziché una conferma della condanna con aggravanti.
- La Cassazione, quando accerta che il reato è estinto per prescrizione, non decide sul merito della responsabilità ma dichiara l'estinzione del reato; ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Nel valutare comportamenti come 'reazioni a richieste di spiegazioni' occorre sempre accertare la sproporzione tra impulso e condotta: la presenza di una percezione di accusa non esclude automaticamente che il motivo sia futile ai sensi dell'art. 61 n.1.
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