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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01626/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze ex art. 444 c.p.p.: una del Tribunale di Ravenna del 21 giugno 2022, irrevocabile dal 6 settembre 2022, e una del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024, irrevocabile dal 22 luglio 2024. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, l'omogeneità delle violazioni e l'identità delle modalità esecutive, chiedendo il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva invece escluso la continuazione valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti, commessi in città diverse e, per la prima condotta, anche in concorso con altro soggetto. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con tale motivazione, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione del merito senza allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare il progetto criminoso unitario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante o manifestamente illogica. Ha inoltre ribadito che grava sul condannato che invochi in esecuzione la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il richiamo alla contiguità cronologica, all'identità del titolo di reato o alla mera omogeneità delle condotte. Poiché la decisione del giudice dell'esecuzione era sorretta da motivazione non manifestamente illogica e il ricorso mirava solo a una non consentita rilettura dei fatti, è stata dichiarata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina l'applicazione in executivis della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base delle sentenze di patteggiamento tra cui era chiesto il riconoscimento della continuazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità la valutazione sull'unicità del disegno criminoso è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito è assente, apparente o manifestamente illogica.
  • Chi chiede la continuazione in executivis ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno del progetto criminoso unitario; non bastano la vicinanza temporale, l'omogeneità dei reati o la similitudine delle modalità esecutive.
  • Quando il ricorso si limita a opporre una diversa lettura degli indizi già valutati dal giudice dell'esecuzione, esso è inammissibile perché sollecita un riesame del fatto precluso alla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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