Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato ex art. 497-ter n.1 c.p. Sostiene che il tesserino sequestrato è diverso da quello in dotazione al personale dell'O.I.P.A. e che il Nucleo Operativo Antibracconaggio non attribuiva funzioni di Corpo di Polizia né la qualifica di pubblico ufficiale, elementi ritenuti essenziali per la configurazione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la detenzione del tesserino integri il reato di cui all'art. 497-ter n.1 c.p. quando il documento, pur non essendo identico agli originali, simuli la funzione di identificazione di un corpo di polizia ed sia idoneo a trarre in inganno i cittadini. Nel caso specifico il tesserino riportava la dicitura evidenziata "Pubblico Ufficiale" e indicava la qualifica di agente di polizia giudiziaria, elementi che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma sanziona la detenzione di tesserini, contrassegni o documenti di identificazione che simulino la funzione di appartenere a un corpo di polizia; non è necessaria la perfetta corrispondenza materiale con i documenti ufficiali, basta l'idoneità a trarre in inganno i cittadini sulla qualità personale e sui poteri connessi.
Massime di principio
- La semplice detenzione di un tesserino che simuli la qualità di appartenente a un corpo di polizia è penalmente rilevante anche se il tesserino non è identico a quelli ufficiali.
- La presenza, sul documento, di indicazioni esplicite come "Pubblico Ufficiale" o la menzione di funzioni quali agente di polizia giudiziaria aumenta l'idoneità ingannatoria e rafforza la configurabilità del reato.
- Non rileva, ai fini dell'art. 497-ter, che l'ente che ha rilasciato o rappresentato il tesserino (es. Nucleo Operativo Antibracconaggio) non svolga formalmente funzioni di polizia: conta l'effetto ingannatorio del segno distintivo.
- In difesa è opportuno contestare specificamente l'idoneità ingannatoria del documento (assenza di diciture fuorvianti, uso meramente collezionistico, mancanza di contesto idoneo all'inganno) o dimostrare l'assenza di volontà di trarre in inganno terzi.
- Ai fini pratici, chi detiene distintivi o tesserini deve evitare elementi che possano essere intesi come attestazione di qualità pubbliche (diciture, simboli istituzionali, riferimenti a funzioni), o conservare documentazione che giustifichi la legittima provenienza e finalità del possesso.
Testo integrale
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