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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24479/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per guida senza patente (capo A) e uso di patente falsa (capo B). Il motivo unico contestava la qualificazione della "recidiva reiterata" contestata al capo A: non era chiaro se la "recidiva reiterata" fosse da intendersi come "recidiva nel biennio"; in conseguenza di tale incertezza il ricorrente invocava, alternativamente, la depenalizzazione del fatto (se non si tratta di recidiva nel biennio) oppure la prescrizione (se si tratta di recidiva nel biennio ma estinta), rilevando che in appello la pena era stata aumentata anche in ragione della continuazione connessa al capo A

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato l'incertezza dell'imputazione relativa alla recidiva del capo A e, in applicazione del principio "favor rei", ha adottato la soluzione più favorevole all'imputato: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato contestato ai sensi dell'art. 116, comma 13, Codice della Strada, perché il fatto "non è più previsto dalla legge come reato". Conseguentemente è stata eliminata la pena irrogata per quel reato e altresì espunta l'incremento di un mese per la continuazione; la pena è stata rideterminata in 5 mesi di reclusione per il reato residuo (capo B). Non è stata disposta la trasmissione degli atti al Prefetto a motivo della data del reato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 13, Codice della Strada

    Era la norma sulla quale si fondava il capo A; la Corte ha ritenuto che, per l'incertezza relativa alla qualificazione della recidiva, bisogna favorire l'imputato e ha annullato la condanna limitatamente a questo capo ritenendo che il fatto non sia più previsto come reato nella configurazione contestata

  • Massime delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU., "Ricci")

    Citato come orientamento giurisprudenziale che ammette l'eccezione della prescrizione come unico motivo e che aiuta a risolvere dubbi interpretativi a favore dell'imputato; la Corte si è richiamata a tali principi nel valutare l'alternativa depenalizzazione/prescrizione

Massime di principio

  • Quando l'imputazione è ambigua circa la sussistenza di una recidiva qualificata (es. "recidiva nel biennio"), il dubbio deve essere risolto in favore dell'imputato (principio "favor rei").
  • Se l'incertezza riguarda se il fatto sia ancora previsto come reato o sia stato depenalizzato, il giudice applica la soluzione più favorevole e può annullare la condanna limitatamente al capo coinvolto senza rinviare.
  • La rimozione di un capo di imputazione che aveva inciso sul calcolo della pena (p.es. incremento per continuazione) comporta la rideterminazione della pena residua in favore dell'imputato.
  • L'eccezione di prescrizione può essere sollevata anche come argomento alternativo quando dalla qualificazione della recidiva dipende la natura punibile del fatto; i giudici valutano questi profili in favore dell'imputato se esiste incertezza.
  • La trasmissione degli atti agli uffici amministrativi (es. Prefetto) non è automatica: il giudice può escluderla ove la data del fatto o altre circostanze rendano inutile o improcedibile tale adempimento.

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