Cassazione Civile, Ordinanza n. 36491/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L'avvocato difensore della parte controricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 33212/2021 della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da tre soggetti contro una Provincia, condannando i ricorrenti alle spese ma omettendo di disporre la distrazione in favore del difensore, nonostante l'istanza ex art. 93 c.p.c. contenuta nel controricorso e la dichiarazione di antistatario. È stato inoltre segnalato un ulteriore errore materiale nel dispositivo, dove la condanna alle spese era riferita al singolare ('il ricorrente') anziché al plurale ('i ricorrenti'). Il ricorrente ha sostenuto che il rimedio corretto per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione fosse il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione, e che tale rimedio è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 33212/2021 in due punti: ha sostituito le parole 'condanna il ricorrente' con 'condanna i ricorrenti' e ha aggiunto l'inciso 'da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Mariniello ex art. 93 cod. proc. civ.' dopo le parole 'agli accessori di legge e spese generali'. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
distrazione delle spese; dichiarazione di antistatario
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario, se omessa nel provvedimento, può essere fatta valere come errore materiale da correggere.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per integrare il dispositivo laddove sia stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese o vi sia un errore meramente materiale nel testo del dispositivo.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i mezzi ordinari di impugnazione.
- La domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ha autonoma natura di domanda di merito, sicché la sua omissione nel dispositivo non determina una statuizione impugnabile, ma una mera omissione materiale da correggere.
- La correzione degli errori materiali è ammissibile anche nei confronti delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.
- Quando la motivazione chiarisce la soccombenza di più parti, la menzione al singolare nel dispositivo della condanna alle spese costituisce errore materiale correggibile.
- La correzione del dispositivo è compatibile con l'esigenza di ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
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