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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34843/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, poi rigettata dal Giudice di Pace, avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Agrigento nei confronti di una cittadina nigeriana, ritenuta priva di un valido titolo di soggiorno. Nel ricorso per cassazione la parte espulsa deduce un unico motivo, formalmente qualificato come nullità del provvedimento per assoluta mancanza o apparenza di motivazione, illogicità manifesta e travisamento del fatto. Sostiene che il giudice di merito avrebbe confermato l'espulsione senza adeguata motivazione e senza considerare che la ricorrente avrebbe in passato richiesto protezione internazionale, poi ottenuta, con permesso di soggiorno valido sino a data successiva all'arresto; inoltre lamenta che il giudice avrebbe fatto riferimento a presupposti insussistenti o non riferibili alla sua posizione personale. In sostanza, il ricorso mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto nel merito sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale e sulla mancanza di un valido permesso di soggiorno al momento dell'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, nella sostanza, una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, poiché diretta a contestare accertamenti fattuali già compiuti dal giudice di pace. Ha inoltre osservato che il vizio motivazionale denunciato non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente, essendo oggi sindacabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che la motivazione dell'ordinanza impugnata raggiunge comunque il minimo costituzionale, essendo percepibile il fondamento della decisione. Nulla è stato disposto per le spese per la mancata rituale difesa degli intimati; inoltre, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 380-bis c.p.c., la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per colpa grave nell'aver insistito nella richiesta di decisione nonostante la proposta di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte richiama il procedimento accelerato in camera di consiglio e la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c. quando il ricorso sia deciso in conformità alla proposta di definizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale; non è più deducibile la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • Cass. S.U. 22232/2016

    la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e obbliga l'interprete a colmarla con congetture.

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste; nel caso concreto, non operando il terzo comma per difetto di costituzione degli intimati e di pronuncia sulle spese, è stata disposta la condanna ex quarto comma in favore della cassa delle ammende.

  • Cass. Sez. Un. n. 32001/2022

    integra colpa grave l'insistere nella decisione del ricorso, dopo una proposta di inammissibilità, senza la normale diligenza nel percepire l'infondatezza o l'inammissibilità dell'iniziativa processuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento del fatto, sia in realtà volto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al mancato rispetto del minimo costituzionale: una motivazione è apparente solo quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La critica alla decisione deve essere specifica e confrontarsi con il decisum; non è sufficiente una generica ricostruzione alternativa dei fatti, specie se basata su circostanze successive o non puntualmente dimostrate nel giudizio di merito.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la prosecuzione del ricorso nonostante una proposta di definizione per inammissibilità può integrare colpa grave e giustificare la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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