Cassazione Penale, Sentenza n. 35851/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2025 che ha disposto la sospensione del processo e ha inviato istanza al Procuratore generale per chiedere al Ministro della Giustizia di inoltrare alla Repubblica Dominicana la richiesta di estradizione suppletiva. La difesa deduce violazione dell'art. 720 c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendo che i presupposti per la richiesta di estradizione suppletiva (esistenza di un provvedimento restrittivo esecutivo o di un'ordinanza di custodia cautelare) non sussistevano, poiché il giudizio di appello era stato instaurato dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione e non era in corso alcun provvedimento restrittivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la sospensione del processo ai sensi dell'art. 721, comma 2, c.p.p., alla luce della clausola di specialità contenuta nel Trattato di estradizione con la Repubblica Dominicana (art. 6) e della condizione apposta al decreto di estradizione secondo cui il ricorrente non poteva essere giudicato per fatti anteriori e diversi da quelli per cui era stato consegnato. Poiché il ricorrente ha negato il consenso alla prosecuzione del giudizio, la Corte di appello ha correttamente ordinato la sospensione e l'impulso per l'estradizione suppletiva. Inoltre la Corte ha osservato che il ricorso impugnava l'atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva, atto non impugnabile ai sensi dell'art. 721, comma 3, c.p.p.; pertanto il ricorso andava rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
"la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa"
Il principio di specialità vieta limitazioni della libertà personale per fatti anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta l'estradizione; non impedisce, in linea generale, la celebrazione del giudizio nella fase di cognizione salvo che trattati o condizioni di consegna estendano tale divieto fino a precludere il processo.
"quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere"
Introduce l'obbligo di sospendere il processo quando la convenzione o le condizioni di estradizione impediscono il giudizio per fatti anteriori; la sospensione è strumento per rispettare la clausola di specialità convenzionale.
"avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo"
Consente il ricorso per cassazione solo contro l'ordinanza di sospensione del processo; non dà iure a impugnare atti diversi quali l'impulso amministrativo alla richiesta di estradizione suppletiva.
Trattato di estradizione Italia-Repubblica Dominicana (art. 6) ratificato con L. n. 78/2021
"la persona estradata ... non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale né punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione..."
La clausola di specialità convenzionale vieta sia misure cautelari che pena per fatti anteriori e diversi; se il decreto di consegna contiene una condizione che estende tale divieto alla fase di cognizione, essa prevale e impone la sospensione del procedimento.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai presupposti per la richiesta di estradizione (l'esistenza di un provvedimento restrittivo esecutivo), ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la clausola convenzionale e la condizione di consegna imponevano la sospensione.
Richiamata per affermare la prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna in materia di estradizione e specialità.
art. 8 del Trattato (richiamato)
Indica requisiti convenzionali per eventuali richieste di estradizione suppletiva; la Corte richiama che ogni richiesta dovrà soddisfarne i requisiti quando presentata.
Massime di principio
- Il principio di specialità, di regola, preclude solo la limitazione della libertà personale per fatti anteriori e diversi da quelli di cui è stata concessa l'estradizione; ciò non sempre impedisce la celebrazione del giudizio nella fase di cognizione, salvo diversa previsione convenzionale o condizioni di consegna.
- Se il trattato di estradizione o la condizione apposta al provvedimento di consegna estendono la clausola di specialità alla fase di cognizione, il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 721, comma 2, c.p.p.
- La negazione del consenso da parte dell'estradato alla prosecuzione del giudizio per fatti anteriori e diversi impedisce la prosecuzione fino a che non sia ottenuto il consenso dalla Parte richiedente tramite procedura di estradizione suppletiva.
- L'atto di impulso ad avviare la procedura per l'estradizione suppletiva (richiesta al Ministro/Procura generale) non è di per sé impugnabile con i mezzi previsti per l'ordinanza di sospensione; il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente avverso l'ordinanza di sospensione prevista dall'art. 721, comma 2.
- In presenza di conflitto tra norme interne e convenzioni internazionali in materia di estradizione prevalgono le disposizioni convenzionali; pertanto, la condizione posta da uno Stato estero nella consegna vincola il giudice nazionale.
- Prima di compiere atti che richiedono la disponibilità personale dell'imputato (esecuzione di misure restrittive o pena) occorre verificare la compatibilità con il principio di specialità e, se necessario, ottenere il consenso della Parte che ha consegnato l'estradato.
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