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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1119/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva annullato, per difetto di esigenze cautelari, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Monza che aveva applicato inizialmente la custodia in carcere (poi sostituita con divieto di espatrio) nei confronti del LA COGNATA, riconducendolo come gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta (con aggravanti). Il ricorso alla Cassazione articolava tre censure: 1) vizio di motivazione e travisamento degli atti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione per delinquere (contestando l'attribuzione dell'elemento soggettivo e l'erronea interpretazione di messaggi e prove documentali); 2) vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per l'autoriciclaggio, deducendo che il Tribunale avrebbe tratto apoditticamente il ruolo di "braccio destro" e di concorrente senza specificare in cosa sia consistito il contributo colposo o doloso; 3) vizio di motivazione rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta, contestando la ricostruzione della partecipazione del LA COGNATA a reati attribuiti al 2019 quando il ricorrente, secondo gli atti, si sarebbe allontanato dall'attività del coindagato già nel 2017, e denunciando l'assenza di prova dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale a ottenere la pronuncia di annullamento. Ha ritenuto che, poiché il Tribunale del riesame aveva già annullato la misura cautelare per carenza delle esigenze cautelari, il ricorrente non avesse interesse ad impugnare ulteriormente tale ordinanza quando il motivo dell'impugnazione riguarda unicamente la gravità indiziaria: una pronuncia favorevole della Cassazione sul compendio indiziario non vincola i giudici della fase principale del processo né impone effetti limitativi sulla prosecuzione dell'azione penale (richiamando la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 405, comma 1-bis c.p.p.). Inoltre non era stata dedotta una specifica e motivata esigenza di utilizzo della pronuncia per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata solo per indicare il rito del riesame (art. 309 c.p.p. è richiamato come contesto procedurale dell'impugnazione davanti al Tribunale)

  • art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    declarato incostituzionale con sentenza Corte Cost. n. 121 del 24/04/2009

    la Corte sottolinea che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, non esiste nella vigente legge processuale un effetto vincolante per il processo principale derivante da una pronuncia di illegittimità del compendio indiziario pronunciata in sede cautelare; ciò impedisce al ricorrente di invocare come interesse il fatto che la pronuncia della Cassazione produca effetti favorevoli vincolanti nel processo principale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto della disciplina sugli indizi e sull'originaria previsione dell'art. 405 c.p.p.; conferma che la valutazione del compendio indiziario è rilevante ma la sua valutazione cautelare non vincola le fasi successive

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    la sentenza ricorda che una pronuncia di annullamento in sede cautelare, con rinvio, vincola solo il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non altri giudici che trattino distinte fasi o gradi del medesimo processo

  • art. 314 cod. proc. pen.

    richiamato rispetto al tema dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte sottolinea che per dedurre interesse all'impugnazione con finalità risarcitorie occorre una specifica e motivata deduzione di pregiudizio concreto

Massime di principio

  • Se il tribunale del riesame annulla una misura cautelare per difetto delle esigenze cautelari, l'indagato non ha automaticamente interesse ad impugnare tale annullamento dinanzi alla Cassazione quando il motivo riguarda soltanto la gravità indiziaria; la pronuncia favorevole non produce effetti vincolanti per la fase principale del processo.
  • Una pronuncia della Cassazione sul compendio indiziario resa in sede cautelare non vincola i giudici che decidono su distinti gradi o fasi del procedimento penale, salvo il limite di vincolo previsto solo per il giudice della cautela nel procedimento rescissorio (art. 627, comma 3 c.p.p.).
  • Per utilizzare una pronuncia cautelare ai fini del riconoscimento di indennizzo per ingiusta detenzione è necessario che il ricorrente deduca in modo specifico e motivato l'interesse e il pregiudizio concreto derivante dal mancato accoglimento dell'impugnazione; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando si impugna un provvedimento favorevole al soggetto indagato (es. annullamento di misura), è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale alla pronuncia (ad es. effetti processuali immediati o prova che la decisione della Cassazione sia strumentale a ottenere un concreto vantaggio procedurale o risarcitorio).
  • Se l'oggetto principale del ricorso è la valutazione della gravità indiziaria, è preferibile contestare tali profili nelle fasi del processo principale (o documentare perché l'annullamento della cautela leda interessi ulteriori), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

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