Cassazione Penale, Ordinanza n. 37038/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva l'omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse espressa su tale doglianza. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata perché la Corte d'appello aveva invece esaminato la questione e l'aveva respinta nel merito, affermando che la rimozione del dispositivo antitaccheggio mediante accorgimenti e scaltrezza integra l'aggravante contestata.
Norme richiamate
richiamato quale base della fattispecie di tentato reato contestata all'imputato.
richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di condanna.
l'aggravante è ritenuta integrata dall'uso di accorgimenti e scaltrezza, in particolare dalla rimozione del dispositivo antitaccheggio.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione della sentenza impugnata risulti che il giudice di merito ha effettivamente esaminato la censura, sia pure per respingerla nel merito.
- Nel tentato furto, la rimozione del dispositivo antitaccheggio con accorgimenti e scaltrezza può integrare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., secondo un orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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