Cassazione Penale, Ordinanza n. 05294/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi generici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Con ordinanza del tribunale di sorveglianza, al soggetto era stata applicata la detenzione domiciliare, con contestuale rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione non avrebbe valorizzato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. La Corte rileva però che le doglianze sono formulate in modo generico e non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva valorizzato i numerosi episodi delittuosi per formulare una prognosi negativa sulla idoneità dell'affidamento in prova a garantire l'effettività del percorso rieducativo.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena
il richiamo al principio rieducativo non basta, da solo, a censurare la motivazione del giudice di sorveglianza se non si confronta specificamente con la prognosi negativa espressa sulla base del percorso criminale del soggetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro decisioni del tribunale di sorveglianza, le censure devono essere specifiche e autosufficienti; deduzioni meramente generiche sulla finalità rieducativa della pena non sono idonee a scardinare una motivazione che abbia compiutamente valutato la pericolosità desumibile dai precedenti o dagli episodi delittuosi.
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere sorretto da una prognosi negativa fondata sulla pluralità e gravità degli episodi delittuosi, quando il giudice ritenga che tale misura non assicuri l'effettività del percorso rieducativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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