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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26349/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 304, comma 2, sostenendo che la valutazione della "particolare complessità" debba tener conto del principio della ragionevole durata del processo alla luce delle novità tecnologiche e delle riduzioni temporali previste dal d.lgs. n. 150/2022, con conseguente riduzione proporzionale dei termini di custodia cautelare; inoltre rilevava che il dibattimento procede con serrata calendarizzazione (3-4 udienze a settimana) e che l'istruttoria è prossima alla conclusione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica della particolare complessità del dibattimento operata dai giudici di merito, motivata con riferimento al numero dei reati e degli imputati, alla qualità delle imputazioni e alla complessità dell'istruttoria, elementi considerati insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. La Corte ha altresì richiamato che la sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p. è prognostica, può portare fino al raddoppio dei termini di custodia e cessa al momento della conclusione del procedimento qualificato complesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non essendo disposta la liberazione dell'imputato, la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 304 cod. proc. pen.

    La norma autorizza la sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento; la valutazione è prognostica (riguarda l'attività da compiere) e la sospensione può giungere fino al raddoppio del termine di fase; gli effetti cessano con la conclusione del procedimento complesso.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rimedio impugnatorio esperito dall'imputato (appello per l'esame di provvedimenti in materia cautelare), utilizzata quale titolo di impugnazione del provvedimento di riesame.

  • D.I. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8 (richiesta di discussione orale)

    Richiamata nella requisitoria del P.G. quale causa di inammissibilità per mancata richiesta di discussione orale secondo le disposizioni temporanee applicabili alle impugnazioni entro il termine indicato; la Corte ha comunque deciso sul merito della giustificazione della sospensione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    art. 94, comma 2 (richiamato nel testo)

    Riferimento normativo relativo alle modifiche sui termini e alla disciplina della durata dei procedimenti; il ricorrente sosteneva che le riduzioni di durata previste dovrebbero incidere proporzionalmente sui termini di custodia cautelare, ma la Corte non ha condiviso tale automatismo.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria qualora la pronuncia non comporti la liberazione dell'imputato; la Corte ha disposto che la Cancelleria esegua tali adempimenti.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Cita la pronuncia per escludere l'applicazione delle condizioni che ne consentirebbero diversa imputazione delle somme, motivando la condanna alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenze di legittimità richiamate (giurisprudenza della Cassazione)

    sez. 6 n. 21745/2018; sez. 6 n. 28663/2015; sez. 2 n. 36638/2013; sez. 2 n. 23872/2014; sez. 4 n. 17576/2004

    Richiamate per affermare il principio che la valutazione della particolare complessità è prognostica e che la motivazione è adeguata se si riferisce a elementi quali numero degli imputati, difensori, imputazioni e natura delle questioni da esaminare.

  • Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

    n. 75115/17 del 28 luglio 2017

    Richiamata dal ricorrente sul principio di ragionevole durata del processo; la Corte di legittimità ha ritenuto che tale richiamo non determini automaticamente la riduzione dei termini di custodia cautelare quando sia adeguatamente motivata la complessità del dibattimento.

Massime di principio

  • La valutazione della "particolare complessità" ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, c.p.p.) è prognostica: il giudice deve motivare in relazione all'attività da compiere durante il dibattimento, non solo su quanto già svolto.
  • Elementi quali il numero degli imputati, il numero e la natura delle imputazioni, la qualità delle questioni da esaminare e la complessità dell'istruttoria sono motivi legittimi e sufficienti per ritenere la sussistenza della particolare complessità; se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità.
  • Le disposizioni volte a ridurre la durata dei processi (es. d.lgs. n. 150/2022) non comportano automaticamente una riduzione proporzionale dei termini di custodia cautelare sospesi: occorre una valutazione caso per caso e una motivazione specifica che colleghi le riduzioni normative alla perdita della prognosi sulla complessità.
  • La sospensione ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. può condurre fino al raddoppio del termine di fase della custodia cautelare e cessa al momento della conclusione del procedimento qualificato come complesso.
  • Il mancato rispetto di adempimenti procedurali speciali (es. richiesta di discussione orale quando prevista da norme transitorie) può essere invocato come motivo di inammissibilità dalle parti pubbliche, per cui è opportuno verificare e rispettare le prescrizioni procedurali applicabili all'impugnazione.
  • Se la decisione non comporta la liberazione dell'imputato, la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dalle norme processuali attuative (es. art. 94 disp. att. c.p.p.).

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