Sentenza n. 378/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 1299/2024 pubblicata il 10.11.2024 dal Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, nel ricorso R.G. n. 1553/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’integrale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Poiché l’amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione alla pronuncia, il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 17 luglio 2025. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato che il gestore della procedura, Sogei S.p.A., aveva accreditato il relativo importo nel borsellino elettronico della ricorrente il 12 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese, evidenziando che l’esecuzione era intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata integralmente eseguita mediante l’accredito dell’importo riconosciuto nel borsellino elettronico della ricorrente. Poiché l’adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della "carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, con destinazione vincolata.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio con declaratoria conseguente alla sopravvenuta esecuzione del comando giudiziale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella pronuncia da eseguire, viene meno l’interesse alla decisione sull’ottemperanza e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione tardiva della pronuncia, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, anche se la pretesa sostanziale del ricorrente è stata soddisfatta nel corso del processo.
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