Cassazione Civile, Ordinanza n. 22035/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte del proprietario di un'unità immobiliare sottostante in un edificio condominiale, di un nuovo manufatto al posto di una precedente costruzione abusiva risalente agli anni '70/'80 e tollerata dai condomini. Il vicino proprietario dell'appartamento soprastante ha agito chiedendo la riduzione in pristino, deducendo la violazione del regolamento condominiale, del decoro architettonico e delle distanze dalle vedute. Il Tribunale ha accolto la domanda per lesione del decoro architettonico, senza pronunciarsi sulle distanze e sulla riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta. In appello, il soccombente ha impugnato la decisione anche sulle spese; la Corte territoriale ha escluso la violazione del decoro e del regolamento condominiale, ma ha ritenuto violato l'art. 907 c.c. perché il manufatto era stato realizzato a distanza inferiore da una terrazza a livello del vicino, escludendo inoltre l'usucapione della servitù. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello esaminato la questione delle distanze ex art. 907 c.c. nonostante, a suo dire, la relativa domanda non fosse stata ritualmente riproposta in appello; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 907 c.c., sostenendo che l'attore non avesse provato il titolo della veduta e che il giudice non potesse riconoscere la tutela ex art. 907 c.c. in mancanza di tale prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la parte vittoriosa in primo grado non abbia l'onere di proporre appello incidentale per le questioni assorbite o non esaminate, ma debba riproporle espressamente ex art. 346 c.p.c.; inoltre, esaminando il contenuto della comparsa di costituzione in appello, ha rilevato che la questione della veduta era stata comunque specificamente riproposta, con conseguente insussistenza di ultrapetizione. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito i principi in tema di diritto di veduta e di prova della servitù ex art. 907 c.c., ma ha ritenuto che, nel caso concreto, non potesse essere imposta all'attore la prova di un titolo diverso dalla proprietà, perché si trattava di veduta esercitata da un balcone preesistente alla costituzione del condominio; né era stata contestata la proprietà dell'attore né la preesistenza della terrazza. Ha quindi valorizzato la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e la sufficienza della mera esistenza delle opere preesistenti. È stato disposto altresì l'adempimento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
invocato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude il vizio perché la questione delle distanze era stata ritualmente riproposta in appello.
le domande o eccezioni assorbite o non esaminate devono essere espressamente riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado per evitare la presunzione di rinuncia.
l'appello incidentale è necessario per le domande o eccezioni rigettate, anche implicitamente, ma non per quelle assorbite o non esaminate.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata a fondamento del motivo per error in procedendo.
disciplina le distanze dalle vedute; la tutela presuppone l'esistenza di una veduta e, nel condominio, si applica anche ai rapporti tra condomini quando la costruzione sia successiva alla costituzione del condominio.
richiamato per l'onere della prova del titolo della veduta; nel caso concreto la prova ulteriore non è necessaria per una veduta preesistente al condominio.
richiamato dalla Corte territoriale in relazione al decoro architettonico, ma la Cassazione decide sul diverso profilo delle distanze ex art. 907 c.c.
richiamato per spiegare il trasferimento delle parti comuni e l'insorgenza del condominio a seguito della vendita delle singole unità.
applicato per ritenere costituita la servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia in presenza di opere preesistenti al condominio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per le questioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle in modo specifico nel giudizio di appello per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- In sede di ricorso per cassazione denunciato come error in procedendo, la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti processuali per verificare se la questione sia stata effettivamente riproposta o devoluta al giudice d'appello.
- Il diritto di veduta ex art. 907 c.c. tutela la possibilità di inspectio e prospectio piena e continua sul fondo altrui; la distanza della nuova costruzione va misurata in senso radiale e la titolarità del diritto va normalmente provata da chi agisce, salvo contestazione non decisiva o presunzioni derivanti dalla situazione concreta.
- Nel condominio, se la veduta o l'apertura preesistono alla costituzione del condominio, la situazione di fatto originaria può integrare una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, sicché il condomino che la esercita non è tenuto a dimostrare un titolo ulteriore rispetto alla proprietà e alla preesistenza dell'opera.
- La disciplina delle distanze dalle vedute si applica anche tra condomini quando la nuova costruzione sia realizzata successivamente alla costituzione del condominio e alteri il preesistente assetto dei luoghi.
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