Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 388/2025, pubblicata il 2.07.2025, RGN. 937/2024, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 2.07.2025.

Giustizia amministrativa202501040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza definitiva n. 388/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio finanziario di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500, oltre interessi legali e all’eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo secondo le modalità previste dalla normativa sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 4 novembre 2025, e non risultava seguita da alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultando dagli atti l’avvenuta esecuzione nelle more, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e i relativi decreti attuativi. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell’importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale il pagamento o l’attribuzione di un beneficio non viene eseguita, il ricorso per ottemperanza è proponibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto dalla legge, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare concreta esecuzione al giudicato e può ricorrere agli strumenti finanziari previsti dalla legge per superare l’eventuale incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione obbligata, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeScuola
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.