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Sentenza

Sentenza n. 3180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1457/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202507958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 1457/2025, che aveva respinto l’impugnazione della nuova graduatoria concorsuale e dell’annullamento in autotutela della precedente graduatoria, con mancato riconoscimento della riserva di posti per il servizio militare prestato come VFA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un concorso della Regione Calabria per 177 posti di istruttore amministrativo-contabile destinati al potenziamento dei Centri per l’impiego. L’appellante, collocato nella precedente graduatoria in posizione 166 su 177 grazie al riconoscimento della riserva prevista per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito, aveva prestato servizio come volontario in ferma annuale (VFA). La Regione, dopo verifiche richieste al Comando Militare Esercito Calabria, aveva annullato in autotutela la graduatoria e approvato una nuova graduatoria, escludendo il candidato dalla riserva perché l’art. 1014 d.lgs. n. 66/2010 contempla i volontari in ferma breve e ferma prefissata, ma non i VFA. In primo grado e in appello il candidato ha sostenuto che l’art. 1014 dovesse essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, oppure dichiarato incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., lamentando la sostanziale identità tra VFA e VFP1, la disparità di trattamento, la violazione dell’imparzialità e del buon andamento, il mancato rispetto della funzione sociale della riserva e del diritto a un’applicazione uniforme dei principi giurisprudenziali. Ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 129/2022 e orientamenti di merito favorevoli all’equiparazione tra VFA e VFP1.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo il dato letterale degli artt. 1014 e 678 d.lgs. n. 66/2010, dai quali risultano beneficiari della riserva i volontari in ferma breve e ferma prefissata, i volontari in servizio permanente e le ulteriori categorie di ufficiali espressamente indicate, senza inclusione dei volontari in ferma annuale. La riserva costituisce una deroga alla regola generale del pubblico concorso e, incidendo sull’ordine meritocratico della graduatoria, non può essere estesa in via analogica a categorie non previste dal legislatore. Il Collegio ha escluso l’equiparazione tra VFA e VFB o VFP1: i VFA furono introdotti in un contesto emergenziale e la loro disciplina prevedeva soltanto l’applicazione parziale delle norme relative ai VFB limitatamente al primo anno di ferma, con differenze nel reclutamento, nello status giuridico, nel trattamento economico e negli sviluppi di carriera. Il servizio VFA era inoltre equiparato al servizio utile all’assolvimento degli obblighi di leva; tale equiparazione comporta i benefici previsti dagli artt. 2048-2052 del codice dell’ordinamento militare, ma non la riserva nei concorsi pubblici. Anche la diversa disciplina transitoria dell’art. 24, comma 2, l. n. 226/2004, che nel 2005 riservava ai VFA posti per il reclutamento dei VFP1, è stata ritenuta norma speciale e di favore, non idonea a eliminare la distinzione tra le categorie. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., perché le categorie poste a confronto non sono omogenee; né è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata che introduca una categoria di riservisti non prevista dalla legge. Il precedente Cons. Stato n. 129/2022 riguardava una diversa disciplina della riserva per l’accesso alla Polizia di Stato e non è stato ritenuto pertinente né vincolante, non vigendo nell’ordinamento italiano la regola del precedente giudiziario vincolante. È stata esclusa anche la violazione del giusto processo. Le spese del grado di appello sono state compensate per la novità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1014 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente ... è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni ...

    La disposizione individua tassativamente le categorie beneficiarie della riserva e non comprende i volontari in ferma annuale.

  • art. 678 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

    Estende la riserva alle categorie di ufficiali espressamente indicate, senza includere i VFA.

  • art. 2268, n. 958, d.lgs. n. 66/2010

    abrogazione della categoria dei volontari in ferma annuale.

    Conferma la collocazione storica ed eccezionale della figura dei VFA, introdotta dalla normativa precedente.

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2010

    i periodi di servizio prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

    Il servizio militare può essere valutato ai fini del punteggio, ma tale beneficio è distinto dalla riserva di posti.

  • artt. 2048-2052 d.lgs. n. 66/2010

    Tutti i benefici accordati dall'ordinamento giuridico ai soggetti che hanno adempiuto il solo obbligo di leva, sono racchiusi negli artt. da 2048 a 2052 c.m.

    L’equiparazione del servizio VFA all’assolvimento dell’obbligo di leva non comprende la riserva di posti nei concorsi pubblici.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 110/1999, convertito nella l. n. 186/1999

    I predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno ... il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

    La disciplina dei VFA li riconduce al servizio valido per l’assolvimento della leva e applica solo parzialmente norme relative ai VFB al primo anno di ferma.

  • art. 24, comma 2, l. n. 226/2004

    Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale ...

    Prevede una riserva speciale e transitoria per il reclutamento dei VFP1 nel 2005; non estende ai VFA la riserva generale prevista dall’art. 1014.

  • art. 6 l. n. 226/2004

    reclutamento dei VFP1 mediante selezione fondata, tra l’altro, sul titolo di studio, sui titoli di merito e sugli accertamenti di idoneità fisio-psico-attitudinale.

    Evidenzia la differenza tra il reclutamento selettivo dei VFP1 e la diversa disciplina dei VFA.

  • art. 7 l. n. 226/2004

    integrale applicazione ai VFP1 delle disposizioni in materia di stato giuridico previste per i VFB.

    Dimostra la continuità ordinamentale tra VFP1 e VFB, distinta dalla limitata equiparazione dei VFA ai VFB per il primo anno di ferma.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Il pubblico concorso è la regola generale e le riserve costituiscono deroghe da interpretare restrittivamente.

  • artt. 3, 51, 54, comma 2, 97, commi 2 e 4, e 98 Cost.

    principi di uguaglianza, accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, imparzialità, buon andamento, servizio esclusivo della Nazione e disciplina e onore.

    I principi costituzionali sorreggono la regola meritocratica del pubblico concorso e consentono deroghe solo se legislativamente previste e giustificate da peculiari esigenze di interesse pubblico.

  • art. 12 preleggi

    interpretazione secondo il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e secondo l'intenzione del legislatore.

    Il dato letterale, quale primo canone interpretativo, conferma l’esclusione dei VFA dalla riserva.

Massime di principio

  • La riserva di posti nei concorsi pubblici costituisce una deroga alla regola generale del pubblico concorso e, incidendo sull’ordine di graduatoria, può essere riconosciuta soltanto alle categorie espressamente individuate dalla legge, senza estensioni analogiche.
  • L’art. 1014 d.lgs. n. 66/2010 non attribuisce la riserva di posti nei concorsi pubblici ai volontari in ferma annuale (VFA), poiché la disposizione contempla i volontari in ferma breve e prefissata, i volontari in servizio permanente e le ulteriori categorie espressamente indicate dall’art. 678.
  • L’equiparazione del servizio prestato come VFA al servizio utile all’assolvimento dell’obbligo di leva consente il riconoscimento dei benefici specificamente previsti per tale servizio, compresa la valutazione ai fini del punteggio concorsuale ove prevista, ma non comporta l’attribuzione della riserva di posti prevista per categorie diverse.
  • L’applicazione ai VFA di alcune disposizioni relative ai volontari in ferma breve limitatamente al primo anno di ferma non determina l’assimilazione generale tra VFA e VFB o VFP1, quando la disciplina mantiene differenze nel reclutamento, nello status giuridico, nel trattamento economico e negli sviluppi di carriera.
  • Non sussiste violazione del principio di uguaglianza quando la diversa disciplina della riserva riguarda categorie non omogenee; l’esclusione dei VFA non è discriminatoria se VFA, VFB e VFP1 presentano differenti presupposti di reclutamento e regimi giuridici.
  • Una disposizione speciale e transitoria che riservi ai VFA posti per il reclutamento dei VFP1 in una determinata annualità non estende ai VFA la riserva generale nei concorsi pubblici, ma costituisce una misura temporanea volta a favorire la transizione verso il sistema di professionalizzazione delle Forze armate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e idoneità
RamiPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di polizia
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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