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Ordinanza

Ordinanza n. 1918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 960/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202603511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, n. 960/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e privati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi d'appello né l'atto amministrativo oggetto del giudizio principale. Il Consiglio di Stato ha valutato le deduzioni dell'appellante in rapporto all'interesse alla pubblica e privata incolumità perseguito dal provvedimento amministrativo, anche alla luce della più recente relazione tecnica dell'amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che dai motivi e dalle deduzioni dell'appellante non emergessero elementi per discostarsi dalla valutazione del TAR. La decisione è stata fondata sulla prevalenza dell'interesse alla pubblica e privata incolumità perseguito dal provvedimento, confermata anche dalla più recente relazione tecnica dell'amministrazione. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato lo ha deciso respingendolo.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare la reiezione della domanda cautelare quando le deduzioni dell'appellante non offrono elementi idonei a superare la valutazione del giudice di primo grado.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla pubblica e privata incolumità può prevalere sulle contrapposte esigenze del privato quando risulti sostenuto dagli elementi tecnici acquisiti dall'amministrazione.
  • Una relazione tecnica amministrativa più recente può essere valorizzata dal giudice cautelare quale elemento di conferma della necessità e dell'attualità della misura finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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